La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23 dicembre 2015, n.25943, ha deciso che l’accordo sindacale stipulato ai fini dell’assunzione dei lavoratori in Cigs non è valido in caso di omessa specificazione delle mansioni dei lavoratori, del livello di appartenenza e dell’anzianità di ciascuno di loro. La mancanza di tali dati, infatti, non rende determinati o determinabili gli elementi dei contratti di lavoro che si dovrebbero costituire. La causa di invalidità è ancor più evidente se nell’accordo non viene precisato l’obbligo di assumere alle stesse condizioni riconosciute dal precedente datore di lavoro. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da alcuni lavoratori che lamentavano l’avvenuta assunzione di altri dipendenti: i ricorrenti non avevano allegato i termini necessari per una valutazione equa tra i lavoratori in Cigs da assumere.
Assunzione lavoratori in Cigs: specifiche necessarie nell’accordo sindacale
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