Appalto di opere o servizi: organizzazione dei mezzi necessari gestita dall’appaltatore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2021, n. 9231, ha ritenuto che l’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito, purché il requisito dell’”organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore” costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore ed è ravvisabile, di contro, un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi in capo a quest’ultimo l’intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.

 

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