App mobile per servizi sostitutivi di mensa aziendale: trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate, con principio di diritto n. 3 dell’8 ottobre 2018, ha stabilito, sul presupposto che il servizio reso tramite apposita “App Mobile” per smartphone sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, che:

− ai fini Irpef, la determinazione del reddito di lavoro dipendente avverrà alle condizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, laddove è disposto che: “Non concorrono a formare il reddito … le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi…“;

− ai fini Ires, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir;

− per quanto riguarda l’Iva, fermi restando gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della Direttiva (UE) 2016/1065, si renderanno applicabili le aliquote ridotte del 4% e 10% previste nei nn. 37 e 121, Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972.

 

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