Ammortizzatori: criteri di calcolo di quinquennio mobile e biennio mobile

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, ha definito i concetti di quinquennio mobile e di biennio mobile, quali durate massime dei trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, nell’applicazione della normativa in materia di Cigo/Cigs e Fondi di solidarietà. Il documento ha inoltre chiarito le modalità di calcolo dei suddetti periodi, fornendo degli esempi pratici al riguardo.

In particolare, per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a 5 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi. Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto. Gli stessi criteri utilizzati per il conteggio del quinquennio mobile saranno applicati per il conteggio del biennio mobile in materia di Cigo e Fondi di solidarietà.

 

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