L’accettazione della liquidazione non esclude l’impugnazione del licenziamento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 febbraio 2017, n. 3045, ha stabilito che la mera accettazione della liquidazione, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dall’illegittimità del licenziamento, non esistendo alcuna incompatibilità logica e giuridica tra l’accettazione della liquidazione e la volontà di ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, al fine del conseguimento dell’ulteriore diritto alla riassunzione o al risarcimento del danno conseguente.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

 

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto