Volontariato o lavoro subordinato?

Con la sentenza n. 24360/2017, la Cassazione ha negato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra alcuni iscritti a un’associazione e una confraternita che si occupa di trasporto degli infermi.

In particolare, la questione nasce da un accertamento condotto dalla Direzione Provinciale del Lavoro (oggi Ispettorato) nei confronti della Confraternita, a cui era seguita l’emissione di 2 ordinanze ingiunzioni, in relazione a taluni lavoratori volontari ritenuti invece dagli ispettori subordinati.

Nella prima fase di merito, le Corti territoriali avevano affermato la sussistenza della subordinazione, valorizzando alcune specifiche circostanze:

  • i lavoratori ricevevano ordini dai responsabili dei servizi a cui erano addetti;
  • percepivano un rimborso spese fisso per ogni turno di servizio;
  • effettuavano una prestazione articolata sulla base della disponibilità al fine di assicurare la continuità del servizio; firmavano i fogli presenza;
  • risultavano estranei al contesto organizzativo della Confraternita;
  • alcuni di essi erano poco tempo prima dipendenti della stessa.

Ebbene, secondo la Cassazione, i noti “indici della subordinazione” non sono decisivi e, soprattutto, si sarebbe dovuto ammettere la prova contraria; oltretutto, l’elemento tipico della subordinazione, ossia l’etero-direzione, era stato fatto poggiare su una presunta soggezione dei volontari a direttive, senza tuttavia spiegare in cosa queste ultime si sostanziassero e, soprattutto, come potessero provenire da soggetti terzi, non legati da rapporti di alcun tipo con la Confraternita, quali ad esempio i medici del 118.

In buona sostanza, l’errore fatto dalle Corti di merito – censurato dalla Cassazione – è consistito nella mancata valorizzazione delle caratteristiche tipiche del volontariato: ossia un’attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. Si sarebbe dovuto ammettere la Confraternita – presunta datrice di lavoro – alla prova di un genuino volontariato. Nel caso di specie, infatti, non risultava acquisita alcuna prova sulle circostanze di fatto capitolate fin dal ricorso di primo grado e ritualmente riproposte nei successivi gradi di giudizio. E, dunque, ha affermato la Cassazione, non possono di certo bastare le semplici dichiarazioni dei volontari alla DPL per affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato: si sarebbe dovuto svolgere una indagine più accurata per accertare la subordinazione ai sensi dell’articolo 2094 cod. civ.. In ultima analisi, il lavoro volontario è rimasto … volontario.

 

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