Nuovo bonus mamme 2026: le indicazioni INPS

L’INPS, con circolare n. 106 del 16 ottobre 2026, ha illustrato la disciplina del nuovo bonus mamme per l’anno 2026 (ex art. 1, comma 207, Legge n. 19/2025), indicando, in particolare, i requisiti di accesso, la misura del beneficio, le modalità di presentazione e gestione delle domande, il regime fiscale e la non rilevanza dell’importo erogato ai fini dell’ISEE, nonché le disposizioni in materia di finanziamento e le istruzioni contabili.

L’art. 1, comma 207, Legge n. 199/2025, riconosce, per l’anno 2026, un’integrazione al reddito in favore delle lavoratrici madri con 2 o più figli, in attesa dell’attuazione dell’esonero contributivo parziale di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024, la cui decorrenza è stata differita all’anno 2027 dalla legge di Bilancio 2026.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS, a domanda, nella misura di 60 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, nel rispetto dei requisiti illustrati nella circolare in oggetto, fino a un massimo di 12 mensilità e a un importo complessivo di 720 euro. Le mensilità spettanti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sono corrisposte, in unica soluzione, nel mese di dicembre 2026, contestualmente al pagamento della mensilità riferita al medesimo mese.

In sintesi, il nuovo quadro normativo prevede:

  • l’incremento dell’importo mensile da 40 euro a 60 euro, fino a un massimo annuo di 720 euro;
  • il differimento all’anno 2027 dell’esonero contributivo parziale di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024;
  • il coordinamento, per l’anno 2026, con l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 180, Legge n. 213/2023, in favore delle lavoratrici madri con almeno 3 figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Le lavoratrici madri devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • essere madri con 2 figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, o madri con 3 o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni. Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2026. Se il requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2026, il bonus spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito;
  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte alle Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali. Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti e quelli a scopo di somministrazione, esclusivamente per i mesi o le frazioni di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo;
  • in caso di lavoratrici madri con 3 o più figli, il bonus non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, le lavoratrici con 3 o più figli, titolari di un contratto a tempo indeterminato, possono accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico. Conseguentemente, per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro;
  • la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2026 dev’essere pari o inferiore a 40.000 euro annui.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS a domanda, che può essere presentata mediante i servizi telematici dell’Istituto, direttamente dall’interessata o tramite gli Istituti di patronato o il Contact Center Multicanale. Viene precisato che per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda dev’essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore.

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

  • sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS);
  • Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

La data di apertura del servizio per la presentazione delle domande sarà comunicata dall’Istituto con successivo messaggio.

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