La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 24 luglio 2025, n. 21103, ha stabilito che la gravità intrinseca dell’epiteto rivolto a un superiore gerarchico è catalogabile come insubordinazione qualificata dall’ingiuria e dal rifiuto di adempiere, comportamento che incide direttamente sulla funzionalità e sulla gerarchia aziendale e che giustifica il licenziamento.
