Imposta sostitutiva su incrementi retributivi: tra norma e prassi amministrativa

Tra le varie novità introdotte dalla Legge di bilancio per l’anno 2026, che hanno rappresentato un segno di novità rispetto al passato, si colloca senza dubbio quella che riguarda il particolare regime fiscale applicabile alle somme che rappresentano incrementi retributivi originati da specifiche previsioni della contrattazione collettiva.

L’art. 1, comma 7, Legge n. 199/2025, stabilisce che, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

Prosegue poi lo stesso comma andando a specificare che l’imposta sostitutiva in trattazione si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito da lavoro dipendente – conseguito nell’anno 2025 – non superiore a 33.000 euro.

È importante andare a scomporre il testo normativo per cogliere appieno la fisionomia dell’imposta sostitutiva così introdotta.

Anzitutto, la previsione è per il momento circoscritta all’anno 2026, sicché l’imposta sostitutiva in trattazione troverà applicazione relativamente alle somme riconosciute nel corso dell’anno corrente.

Prosegue il comma 7 andando a rappresentare la finalità sottesa alla previsione, che ha una duplice matrice:

  1. da un lato, rappresentare una forma di adeguamento al costo della vita e dell’andamento inflattivo;
  2. parallelamente, rafforzare quel paradigma che il Legislatore sta perseguendo in tema di correlazione tra produttività e trattamento salariale.

Sul primo punto (la risposta all’andamento inflattivo e del carovita, connesso anche al prezzo delle materie prime), è opportuno ricordare come la misura sia coerente con l’impianto che negli ultimi anni ha trovato riscontro nelle relazioni sindacali e nelle dinamiche connesse ai rinnovi dei CCNL (si pensi, ad esempio, ai CCNL Metalmeccanica industria e Alimentari industria, che, con diverse modalità, hanno previsto erogazioni tese a conseguire l’obbiettivo in trattazione).

Il passaggio successivo individua la base imponibile di applicazione dell’imposta sostitutiva, che è rappresentata dalle somme riconosciute a titolo di incremento retributivo frutto dell’avanzamento periodico che caratterizza la contrattazione collettiva.

Viene previsto un perimetro di applicazione che limita la platea dei contratti collettivi che possono beneficiare di tale misura, rappresentata dagli accordi rinnovati nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Nel testo definitivo della norma si è assistito, in tal senso, a un’estensione dell’arco temporale in oggetto (rispetto alle prime bozze circolate), che in precedenza apriva alla possibilità di applicare l’imposta sostitutiva solo agli accordi collettivi rinnovati nel corso del 2025.

L’estensione in trattazione ha concesso la possibilità di includere una gamma molto più estesa di accordi collettivi (anche in termini di platea dei lavoratori coinvolti), in virtù dei contratti rinnovati, ad esempio, nella primavera del 2024 (si pensi ai CCNL Terziario Confcommercio, Vigilanza privata o, ancora, Studi professionali, solo per citarne alcuni).

Per quello che concerne la definizione di contrattazione collettiva, nelle more di una circolare di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, il riferimento pare essere implicitamente rivolto al primo livello, e quindi agli accordi di rango nazionale.

Altro aspetto che sembra implicitamente emergere dalla volontà del Legislatore è quello inerente al perimetro degli incrementi retributivi che possono essere assoggettati a imposta sostitutiva, che verosimilmente deve intendersi riferito alle somme riconosciute nel corso dell’anno 2026, e non anche a quelle già previste – in virtù dei rinnovi contrattuali individuati dalla norma – negli anni precedenti.

Prosegue il comma 7 specificando che, in presenza di incrementi retributivi connessi a rinnovi contrattuali erogati nel 2026, l’applicazione dell’imposta sostitutiva rappresenta il naturale atteggiamento che il datore di lavoro deve tenere in qualità di sostituto d’imposta; è onere del lavoratore comunicare in forma scritta la volontà di non avvalersi di tale regime impositivo (ad esempio perché – analogamente a quanto accade per i premi di risultato – ha interesse ad avere un determinato debito d’imposta da poter utilizzare per fruire di detrazioni d’imposta).

La percentuale da applicare ai fini dell’imposta sostitutiva sulle somme imponibili come sopra individuate (e naturalmente al netto della contribuzione a carico dei lavoratori) è pari al 5 %.

Da ultimo, viene previsto che potranno beneficiare di tale regime impositivo coloro che nel corso dell’anno 2025 non abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente superiore a 33.000 euro.

Come già in precedenza anticipato, si è in attesa di una circolare dell’Agenzia Entrate che fornirà chiarimenti rispetto a questa – e alle altre – novità introdotte dalla Legge di bilancio per l’anno 2026.

Nelle more, l’Agenzia ha pubblicato la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, con la quale vengono forniti i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva:

In via generale, su scala nazionale, il codice tributo da utilizzare è il 1075, avente il significato di “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – art. 1 comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Sono stati, poi, previsti appositi codici per particolari fattispecie di Regioni fra quelle a statuto speciale, e in particolare:

  • codice “1609”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • codice “1926”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • codice “1927”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
  • codice “1310”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

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