CIGS per lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 3 del 10 febbraio 2026, ha offerto nuove indicazioni in merito alla CIGS per lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa, in relazione alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026, chiarendo il quadro di riferimento normativo e procedurale.

L’art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015, prevede la possibilità, per le aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa, di accedere a un trattamento di integrazione salariale in deroga. Tale intervento, non essendo una misura strutturale, è stato rifinanziato nelle Leggi di bilancio che si sono succedute a partire dal 2017 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 165, Legge n. 199/2025. Tale ultima norma presenta, però, alcune novità rispetto alle formulazioni precedenti, tra le quali l’eliminazione della previsione del riparto delle risorse tra le Regioni predisposta con D.I. dei Ministri del Lavoro e dell’Economia.

Pertanto, non essendo più prevista l’emanazione del D.I. di ripartizione delle risorse tra le Regioni, la gestione dello stanziamento è “accentrata”: al fine di autorizzare la CIGS non sarà più necessario verificare la sussistenza delle risorse (e di eventuali residui) in capo alle singole Regioni, ma solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella norma della Legge di bilancio che stabilisce il rifinanziamento.

Per accedere alla CIGS l’impresa deve stipulare uno specifico accordo, in sede governativa, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione interessata e delle Parti sociali. Considerata la peculiarità della fattispecie, il trattamento in questione, sia per quanto riguarda la fase di consultazione sindacale, sia per quanto concerne il procedimento in generale, si pone in deroga agli artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 148/2015. Il Ministero precisa che l’oggetto dell’accordo dovrà ricomprendere la quantificazione dell’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, operata dall’impresa, tenendo conto dei parametri annualmente indicati dall’INPS, al fine di poter accertare preventivamente la sussistenza delle risorse economiche necessarie ad autorizzare l’intervento.

L’istanza, compilata a cura del referente aziendale utilizzando l’apposito modulo, dev’essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – divisione III, non oltre 30 giorni dalla stipula dell’Accordo in sede ministeriale e dev’essere corredata dai seguenti allegati:

  • relazione tecnica;
  • piano di recupero occupazionale;
  • verbale di accordo governativo;
  • verbale di accordo regionale;
  • elenco nominativo dei lavoratori;
  • informativa sul trattamento dei dati firmata.

Qualora l’impresa, a causa di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze all’INPS, dovrà inviare l’istanza anche all’ITL competente, per la verifica delle difficoltà finanziarie, fornendo adeguato riscontro in sede di presentazione dell’istanza.

La Direzione generale ammortizzatori sociali – divisione III procede all’istruttoria delle domande di CIGS per crisi industriale complessa, verificando i requisiti normativi previsti, e all’autorizzazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il Ministero precisa che la circolare in oggetto sostituisce le precedenti: n. 30/2016, n. 35/2016; n. 7/2017.

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