L’INPS, con messaggio n. 516 del 12 febbraio 2026, ha illustrato le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero (Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola) e fornito istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens “ListaPosPA” da parte dei datori di lavoro.
Il 16 novembre 2023 l’Aran e la rappresentanza sindacale che ha istituito il Fondo hanno sottoscritto l’“Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore” (allegato n. 1), che disciplina le modalità con cui i lavoratori del comparto scuola possono esprimere la volontà di aderire al Fondo, anche mediante silenzio-assenso, e regola le condizioni per l’eventuale recesso del lavoratore.
L’Accordo ribadisce l’obbligo di garantire una corretta e diffusa informazione ai lavoratori del comparto scuola per agevolare l’espressione libera e consapevole della volontà di adesione e assicurare i termini di garanzia per il diritto di recesso. A tale fine, l’Accordo prevede quanto segue:
- con riferimento a quanto previsto dal Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari (deliberazione 22 dicembre 2020), l’adesione al Fondo può avvenire con un’esplicita manifestazione di volontà;
- all’atto della firma del contratto individuale di “assunzione” l’Amministrazione deve fornire al lavoratore un’informativa sulla modalità di adesione al Fondo, con particolare riguardo alla tipologia di adesione mediante il silenzio-assenso (art. 4, comma 1);
- nell’eventualità in cui l’adesione avvenga tramite il silenzio-assenso, una volta perfezionata l’iscrizione, la stessa è attivata attribuendo automaticamente il comparto di investimento c.d. “garantito”, salvo diversa volontà successivamente espressa dal lavoratore circa le scelte di investimento disponibili;
- l’adesione mediante il silenzio-assenso è riferita esclusivamente al personale dipendente assunto successivamente al 1° gennaio 2019;
- l’iscritto mediante il silenzio-assenso può esercitare il diritto di recesso nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell’adesione (art. 6).
Le opzioni per manifestare o meno la volontà di adesione al Fondo per i lavoratori assunti dal 2 gennaio 2019, e in servizio al 16 novembre 2023, e per tutti i nuovi assunti successivamente al 16 novembre 2023 sono:
- adesione mediante un’esplicita manifestazione di volontà, anche tramite sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive di cui all’art. 3, comma 1, Accordo. L’adesione può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;
- adesione mediante il silenzio-assenso per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2019; in tale caso, trascorsi i termini previsti dall’Accordo senza avere espresso alcuna volontà, il lavoratore viene iscritto automaticamente al Fondo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei 9 mesi dall’assunzione (per i lavoratori assunti successivamente al 16 novembre 2023) o dalla comunicazione dell’informativa di cui all’art. 4, comma 1, Accordo (per i lavoratori la cui assunzione abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima del 16 novembre 2023);
- decisione di non aderire al Fondo mediante comunicazione espressa all’Amministrazione datrice di lavoro entro 9 mesi dalla data di assunzione o dalla comunicazione dell’informativa di cui all’art. 4, comma 1, Accordo.
