28 Giugno 2019

Imposta di registro e responsabilità solidale del notaio

di Luigi Ferrajoli
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In base al combinato disposto degli articoli 42 e 57 del D.P.R. 131/1986 e dell’articolo 3-ter D.Lgs. 463/1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti unicamente per l’imposta che abbia natura principale; a tal fine, si considera principale solo l’imposta risultante dal controllo della autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative.

La Corte di Cassazione ha pronunciato questo principio di diritto con la sentenza n. 15450 del 07.06.2019 che ha deciso una vicenda in cui un notaio aveva impugnato avanti alla Corte di Cassazione una sentenza della CTR della Lombardia che aveva confermato l’avviso di liquidazione relativo dell’imposta ipotecaria e di registro in misura proporzionale, su un atto costitutivo di trust da lui rogato e registrato telematicamente con versamento dell’imposta in misura fissa.

I giudici dell’appello avevano sottolineato che, trattandosi di trust “autodichiarato”, l’Ufficio aveva correttamente applicato l’imposta di registro in misura proporzionale sul vincolo di destinazione dei beni così attuato, indipendentemente dal loro trasferimento; inoltre, che il notaio era tenuto al pagamento stante la sua qualità di responsabile d’imposta obbligato in solido con le parti dell’atto ex articolo 57 D.P.R. 131/1986.

Nel ricorso per cassazione era stata eccepita, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli articoli 42 e 57 D.P.R. 131/1986, poiché la CTR non aveva considerato che la responsabilità solidale del notaio riguardava unicamente l’imposta principale, cioè quella assolta al momento della registrazione dell’atto e quella liquidata dall’ufficio, in sede di controllo della autoliquidazione, sulla base degli elementi risultanti dall’atto.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, precisando che l’utilizzo delle modalità di registrazione telematica dell’atto e di versamento del tributo su autoliquidazione del notaio, mediante il modello unico informatico (Mui), costituisce un’applicazione meramente strumentale – tecnologica ed evolutiva propria della fase di registrazione dell’atto e riscossione dell’imposta, che non muta la natura della responsabilità giuridica del notaio per il pagamento dell’imposta.

Secondo la Corte “Neppure, però, risulta variata o in altro modo influenzata – venendo con ciò all’oggetto precipuo della lite – l’ulteriore regola generale stabilita dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 2, secondo cui la responsabilità solidale del notaio (e del pubblico ufficiale in genere) “non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”, rimanendo pertanto limitata all’imposta principale. Previsione, quest’ultima, volta tra l’altro ad evitare che il notaio possa essere direttamente inciso (seppure con potestà di rivalsa) per importi – indeterminati nell’an e nel quantum – che non rovino copertura nella precostituzione della necessaria provvista presso le parti”.

La Cassazione si interroga quindi sulla definizione e l’individuazione dell’imposta principale, richiamando quanto stabilito dall’articolo 42 D.P.R. 131/1986, secondo cui “è principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio; è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso“.

Secondo la Cassazione, la definizione legislativa ricomprende nella nozione di imposta principale un duplice prelievo: sia quello direttamente versato al momento della registrazione (quale imposta principale contestuale o “autoliquidata”), sia quello integrativamente richiesto dall’ufficio allo scopo di correggere errori od omissioni incorsi nella autoliquidazione medesima (c.d. imposta principale “postuma”). Questa particolare procedura di controllo riguarda unicamente l’imposta la cui difformità dal dovuto risulti immediatamente percepibile dal Mui ovvero dalla disamina dell’atto trasmesso per la registrazione telematica.

Al contrario, ogniqualvolta la pretesa impositiva richieda l’accesso ad elementi extratestuali o l’esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l’Amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio dell’avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere avviso di accertamento per l’imposta complementare nei confronti delle parti contraenti.

La Cassazione ha quindi accertato che nel caso di specie, la CTR non aveva riconosciuto che l’imposta dedotta in giudizio non aveva natura principale (nemmeno “postuma“), bensì complementare, così da esulare in radice dalla responsabilità solidale del notaio; ha quindi cassato la sentenza.

Il C.T.U. quale ausiliario del giudice nel processo civile