Possibile la cessione di quote di Srl con riserva di proprietà

La clausola di “riserva di proprietà”, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 6322/2006), può trovare applicazione anche al di fuori del caso più comune della vendita con pagamento rateale del prezzo, ovvero ogni qualvolta il prezzo od una sua parte sono soggetti a pagamento posticipato. Come noto, la vendita con riserva di proprietà trova la propria regolamentazione civilistica agli articoli 1523 e ss., Cod.Civ., ed è caratterizzata dal fatto che il compratore acquista la proprietà del bene oggetto di cessione con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, pur assumendone i rischi sin dal momento della consegna.

Il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 99-2012/I ha affrontato il caso della vendita di quote di società a responsabilità limitata con riserva di proprietà, concludendo per la legittimità dell’operazione ed approfondendone anche le modalità applicative.

Lo Studio del Notariato preferisce dapprima accedere a quel filone interpretativo che vede nella riserva di proprietà una funzione di garanzia per il venditore, piuttosto che una condizione sospensiva del trasferimento della proprietà della quota. L’acquirente, pertanto, secondo questa impostazione assume con effetto immediato la posizione giuridica soggettiva di socio, con la conseguente annotazione al registro imprese dell’avvenuto trasferimento, seppure accompagnato dalla pubblicità legale dell’annessa riserva di proprietà. Di conseguenza, è in questo preciso momento che dovranno essere valutati gli effetti di eventuali clausole di prelazione o di gradimento a cui lo statuto societario condizioni l’esecuzione e l’efficacia del trasferimento delle quote sociali.

Riguardo alle questioni inerenti il deposito e l’iscrizione presso il registro imprese delle cessioni di quote di Srl con riserva di proprietà è stata elaborata dal “Tavolo di confronto sul diritto societario” formato dai Conservatori dei Registri delle imprese e dai Notai della Lombardia una Massima di comportamento. Questo documento interviene infatti a chiarire le modalità di pubblicità al registro imprese delle operazioni di cessione di quote soggette a condizione sospensiva, risolutiva ed anche con riserva di proprietà.

L’individuazione della riserva di proprietà come strumento di garanzia del cedente, l’iscrizione immediata al registro delle imprese della vendita gravata da riserva di proprietà e la pubblicità legale attuata con le annotazioni al registro imprese, mettono in evidenza come secondo lo Studio del Notariato nel caso in questione si verifichi da subito l’assunzione della qualifica di socio (il cd. “status socii”) da parte dell’acquirente, seppure la quota sia soggetta ad un patto di riservato dominio in favore del cedente.

E’ quindi naturale che ne conseguano effetti anche in termini di esercizio dei diritti sociali, come ad esempio per il diritto di voto che competerà al cessionario. Considerata la funzione di garanzia a cui è volta la clausola di riserva di proprietà, ed anche la particolare natura del bene “quota di partecipazione” rispetto ad un comune altro bene, si richiama l’attenzione su di una specifica regolamentazione dell’esercizio dei diritti sociali, anche ricorrendo eventualmente ad un patto parasociale. Tale aspetto riguarda la tutela di entrambe le parti e, dal lato del cedente, attiene alla disciplina delle operazioni che possono riverberarsi in maniera significativa sulla conservazione del valore della partecipazione sino al momento in cui il riservato dominio verrà sciolto.

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