Sanzioni dovute se il professionista non riceve risposta dalla Cassa sui contributi dovuti

Il dubbio del professionista in merito alla debenza dei contributi alla Cassa di previdenza nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria, con soci che non svolgono attività di commercialista, non è idoneo ad escludere l’applicazione delle sanzioni previste in caso di omesso versamento delle somme previste.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32385, depositata ieri, 8 novembre.

Un dottore commercialista promuoveva ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, l’illegittima applicazione delle sanzioni irrogate per non aver il professionista assoggettato a contribuzione i redditi percepiti dall’attività esercitata nell’ambito di una società composta non esclusivamente da commercialisti.

Riteneva infatti non dovuta la sanzione per avere operato in buona fede, stante la mancata conferma dell’esistenza dell’obbligo da parte della stessa Cassa di previdenza. A tal fine venivano richiamate le previsioni dell’articolo 3 L. 689/1981, in forza del quale “Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”.

Veniva a tal proposito evidenziato come alcuni soci non svolgessero attività di commercialista, e, per tale motivo, il professionista aveva trasmesso apposita richiesta di chiarimenti alla Cassa di previdenza, la quale, tuttavia, non aveva fornito alcuna risposta.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha tuttavia ritenuto infondata la questione, ribadendo che la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esistono elementi effettivamente idonei a generare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, risultando quindi che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi a quanto statuito dalla legge.

Ai fini dell’esclusione dall’applicazione delle sanzioni non assume rilievo, invece, lo stato soggettivo del professionista, essendo necessario far riferimento alle norme, che, al di là dell’aspetto puramente psicologico, devono essere idonee a fondare l’applicazione del richiamato articolo 3 L. 689/1981.

Tra l’altro grava sul trasgressore l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza e, nel caso di specie, la Corte di Cassazione non ha ritenuto fornita la suddetta prova.

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