Cumulo contributivo gratis anche per i professionisti

Finalmente anche per i professionisti sarà possibile il “cumulo” gratuito dei versamenti contributivi effettuati in due o più gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento di una pensione ”unica”. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2017 che, a decorrere dal 1/1/2017, estende tale facoltà (esclusa fino al 31/12/216) anche ai professionisti iscritti alle casse private e privatizzate di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 (ossia le casse previdenziali di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, geometri, ecc.).

Sul punto l’Inps, in una scheda relativa alle novità della Legge 232/2016 pubblicata di recente sul proprio sito internet, fa presente che si può chiedere il “cumulo” anche nel caso in cui si stia già pagando la ricongiunzione (quella “onerosa” di cui alla L. 29/1979) e chiedere la restituzione di quanto già versato. Tuttavia, precisa l’istituto, ciò sarà possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo dovuto e non sia stata liquidata una pensione “considerando i periodi oggetto di ricongiunzione”.

 

Sintesi della disciplina vigente fino al 31/12/2016

Fino al 31/12/2016 l’istituto del “cumulogratuito, ossia la possibilità di sommare i contributi versati in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione, era applicabile dai seguenti soggetti:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi);
  • lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (ex L. 335/1995);
  • lavoratori iscritti alle forme assicurative ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Unica eccezione erano, dunque, gli iscritti alle casse professionali. Tale facoltà era esercitata, al ricorrere delle relative condizioni, al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia o inabilità ovvero al trattamento ai superstiti “di assicurato deceduto prima di aver conseguito il diritto a pensione”. Ulteriori condizioni ai fini del “cumulo” sono l’assenza, per il richiedente, della titolarità di una pensione presso le gestioni previdenziali coinvolte nonché il non aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Infine, per il calcolo della pensione da “cumulo” ogni gestione previdenziale determina, per la parte di competenza, il trattamento “pro-quota”, secondo le regole previste dal proprio ordinamento.

 

Dal 2017 novità anche per i professionisti

In un mondo che corre sempre più veloce, quante volte ci è capitato di cambiare lavoro ed essere iscritti, nostro malgrado, in diverse gestioni previdenziali. E così, dopo essere stato dipendente, autonomo, professionista, ci si ritrova al momento della pensione con diversi spezzoni contributivi e con l’incertezza di come sarà calcolata la nostra pensione. Una soluzione a tale rebus, fino allo scorso anno, era data dalla cd. ricongiunzione onerosa (L. 29/1979) oppure dalla totalizzazione nazionale (D.Lgs. 42/2006). Così ad esempio, con la ricongiunzione, il dipendente di un’azienda che aveva versato contributi per un certo periodo all’Inps ma che è poi divenuto commercialista e si è iscritto al relativo albo con versamento dei contributo alla Cassa, per far confluire i contributi Inps al nuovo Ente avrebbe dovuto sostenere un onere gravoso.

Per tali contribuenti, la legge di Bilancio 2017 ha ora previsto una via d’uscita alternativa. A decorrere dal 2017, infatti, è possibile “cumulare” gratuitamente i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, comprese anche le Casse professionali, al fine di conseguire una pensione “unica”, ossia la somma di tanti spezzoni contributivi ciascuno determinato con i criteri della relativa gestione previdenziale.

Pertanto, in base a tale istituto, come chiarito dalla relazione illustrativa alla Legge “i soggetti che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base (inerenti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione; si ricorda che nella totalizzazione (anch’essa gratuita) i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell’istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva”.

Ma andiamo con ordine.  In primo luogo, sono interessati dalla novità i soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

  • assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti);
  • gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria;
  • gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria;
  • gestione separata (L. 335/1995);
  • iscritti alle casse professionali (enti di previdenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996).

Sul piano operativo le nuove regole stabiliscono che il “cumulo” può essere utilizzato non solo per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti ma anche per ottenere, dal 2017, la pensione “anticipata” al raggiungimento dei relativi requisiti (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne da adeguare agli incrementi della speranza di vita). Inoltre, per effetto dell’abrogazione della condizione di accesso al “cumulo” riguardante il mancato possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, lo stesso istituto è utilizzabile anche quando siano stati già raggiunti, in una delle gestioni previdenziali in cui sono stati versati i contributi, i requisiti minimi per il diritto alla pensione.

 

Cosa accade per le ricongiunzioni in corso

Per i soggetti che avessero già presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione ed i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, sono state previste “norme transitorie” al fine di consentire l’accesso alternativo all’istituto del “cumulo” (sempre che sussistano i relativi requisiti) e garantire il recupero delle somme eventualmente versate dal soggetto (nel caso di domanda di ricongiunzione).

Infatti, come precisato dall’Inps in una scheda relativa le novità della L. 232/2016 pubblicata di recente sul proprio sito internet, si può chiedere l’utilizzo del cumulo gratuito anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione e, di conseguenza, la restituzione di quanto già versato.

Ciò è possibile, precisa l’istituto, solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo e non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione. Quindi:

  • non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo se l’onere è stato pagato integralmente;
  • non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.

L’eventuale restituzione di quanto già versato avverrà in 4 rate annuali non maggiorate di interessi, a partire dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso.

Rinuncia alla domanda di totalizzazione

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.

Indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo percepiranno l’indennità di fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le disposizioni vigenti a tale data.

 

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