Uscita dal regime forfettario: cosa fare?

Nel caso in cui si esca dal regime forfetario cosa occorre fare?


Con l’articolo 1, commi da 9 a 11, L. 145/2018, è stato previsto il limite di euro 65.000 di ricavi e compensi percepiti nell’anno precedente (indipendentemente dall’attività svolta) per poter rientrare nel regime forfetario che prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva con aliquota unica del 15% in luogo di Irpef, addizionali e Irap.

L’articolo 1, comma 692, L. 160/2019 ha inserito ulteriori cause ostative per l’adozione del regime forfetario, in particolare, prevedendo che non possano usufruirne:

  • coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 Tuir eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
  • coloro che nell’anno precedente abbiano sostenuto spese per il personale sia dipendente che assimilato (collaboratori, lavoro a progetto, utili di partecipazione agli associati, ecc.) per un importo superiore ad euro 20.000 lordi.

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