Sovraindebitamento e soglia di povertà

Nel caso in cui un consumatore voglia presentare ai propri creditori un piano di ristrutturazione ex L. 3/2012, quali considerazioni preliminari deve effettuare il gestore incaricato della crisi?


Con il piano di ristrutturazione dei debiti, il consumatore ha la possibilità di proporre ai propri creditori un piano di uscita dalla situazione di sovraindebitamento in cui si è venuto a trovare, attraverso la messa a disposizione di una somma di denaro periodica (in genere mensile) in grado di soddisfare su un arco temporale congruo (5 – 7 anni) i propri creditori, in termini percentuali rispetto al credito globale.

Tale istituto è disciplinato dall’articolo 7, comma 1 bis, L. 3/2012.

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