Sanzione in caso di mancato pagamento post acquiescenza

Qual è la sanzione irrogabile nell’ipotesi in cui il contribuente presti acquiescenza all’avviso di accertamento esecutivo, ma poi ometta il pagamento di una delle rate successive alla prima?


L’articolo 29 D.L. 78/2010 ha introdotto importanti e sostanziali novità nel sistema di riscossione degli importi contenuti negli atti di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d’imposta 2007 e successivi.

In particolare, la norma sopra indicata ha attribuito efficacia di titolo esecutivo a tali avvisi e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, prevedendo che essi debbano contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, degli importi dovuti a titolo provvisorio, nonché l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizioni a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.

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