Rivalutazione beni di impresa e successiva fusione

Domanda

La Società AD (Spa assoggettata a ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis, L.F. e a transazione fiscale ex articolo 182-ter, L.F.), interamente posseduta dal socio persona fisica IC, detiene azioni proprie, pari al 78% del capitale sociale, iscritte nella corrispondente voce negativa del patrimonio netto (-39.621k). Fanno parte del patrimonio netto anche le seguenti voci:

  • Capitale sociale 100k;
  • Riserve di capitale 31.630k;
  • Riserve di utili 1.791k;
  • Riserve in sospensione d’imposta 6.727k (derivanti da rivalutazioni di beni effettuate nel 2000 ai sensi della L. 342/2000).

Per un patrimonio netto pari a complessivi euro 627k.

AD delibera l’annullamento delle azioni proprie utilizzando parte del capitale sociale e per la differenza le riserve disponibili a bilancio, comprese le riserve in sospensione d’imposta.

L’operazione di annullamento è strettamente legata a un più ampio progetto di ristrutturazione di un gruppo societario, che vede la Società FC SPA (società operativa) acquisire il 100% delle azioni residue di AD dal socio IC, e successivamente incorporare la stessa insieme alla propria controllante (fusione inversa) Società G Srl (holding industriale), con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali. La Società FC risultante dalla fusione riporta un capitale sociale pari a 60.000k, capiente perché venga ricostruita la riserva in sospensione d’imposta originariamente iscritta in capo ad AD.

Le valide ragioni economiche dell’operazione complessiva vengono ravvisate dalla necessità/opportunità:

  1. di compensare rilevanti partite incrociate di credito/debito fra le tre società partecipanti alla fusione, non diversamente eliminabili, in modo da snellire il bilancio della incorporante di tali poste di attivo e passivo;
  2. di “trasferire” in FC un importante impianto di AD, attualmente oggetto di affitto nei confronti di FC medesima;
  3. di ridurre i costi di gestione gravanti sulle società non operative (AD e G).

Malgrado il dato letterale dell’articolo 13, comma 3, L. 342/2000, reciti che “Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.” c’è il pericolo che l’Amministrazione finanziaria consideri l’utilizzo della riserva in sospensione d’imposta di AD a copertura dell’annullamento delle azioni proprie alla stregua di un’attribuzione ai soci, determinando reddito imponibile in capo alla Società AD stessa.

Per tale motivo, considerando:

  1. che l’operazione di annullamento delle azioni proprie è propedeutica e strettamente legata ad un più ampio progetto di ristrutturazione del gruppo societario di cui AD fa sostanzialmente parte;
  2. che la successiva fusione per incorporazione di AD in FC prevederà la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali;

si sta valutando di ricostituire la riserva in sospensione d’imposta di AD, utilizzata in sede di annullamento delle azioni proprie, in capo a FC, risultante dalla fusione.

Si chiede il parere con riferimento:

  • all’interpretazione dell’articolo 13, comma 3, L. 342/2000, e dei suoi possibili riflessi in ipotesi di utilizzo delle riserve a copertura dell’annullamento delle azioni proprie;
  • alla possibile soluzione prospettata, per i motivi sopra esposti, di ricostituzione della riserva in sospensione d’imposta di AD, utilizzata in sede di annullamento delle azioni proprie, in capo a FC, risultante dalla fusione.

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