Risoluzione del contratto nell’accordo transattivo: nota di variazione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione

Alfa ha sottoscritto un contratto di somministrazione con ordini continuativi e periodici nei confronti di Beta Srl.

Beta srl però non ha pagato le ultime fatture (la prima di 20.000 euro datata 31 gennaio 2022, la seconda di 30.000 euro datata 28 febbraio 2022 e la terza di 50.000 euro datata 31 marzo 2022) e l’inadempimento viene formalizzato in un accordo transattivo espressamente non novativo, sottoscritto tra le parti in data 21 luglio 2022, nel quale il debitore riconosce l’inadempimento e si impegna a versare una parte del debito a titolo di saldo e stralcio (per l’importo di 35.000 euro).

Alfa srl può emettere nota di variazione per stornare le fatture emesse e la relativa Iva per l’importo che non sarà pagato? Oppure potrà essere emessa la nota di variazione per l’importo integrale e solo successivamente, al momento dell’incasso dell’importo pattuito a saldo e stralcio, potrà essere emessa una fattura di 35.000 euro)?

Quale è il termine entro il quale deve essere emessa tale nota di variazione? In particolare, può essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui si è verificato il presupposto, ossia la risoluzione del contratto a esecuzione periodica per inadempimento, contestuale all’accordo transattivo? Quindi il termine per l’emissione della nota di variazione sarà il prossimo 30 aprile 2023?

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