Risoluzione del concordato preventivo e novità del D.L. 118/2021

Con l’entrata in vigore del D.L.  118/2021, entro quali limiti può essere richiesta la risoluzione del concordato preventivo omologato?


Ai sensi dell’articolo 186 L.F., ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato preventivo omologato ex articolo 180 L.F., per inadempimento.

L’articolo 186 L.F. precisa che il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.

La Giurisprudenza ha fornito varie interpretazioni di tale disposizione.

In particolare, è stata riconosciuta la legittimazione a chiedere la risoluzione per ciascuno dei creditori, a condizione dell’esistenza di un pregiudizio effettivamente subito dal singolo in relazione al proprio diritto di credito, così come modificato con il piano proposto dal debitore ed omologato.

CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION…

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Master in 4 videoconferenze sulla società semplice: profili civilistici, fiscalità diretta/indiretta, operazioni straordinarie e aspetti previdenziali/internazionali. A partire dal 9/09/2026

Master operativo sulle principali agevolazioni per le imprese (contributi, crediti d’imposta, finanziamenti) per investimenti in innovazione, digitalizzazione e beni strumentali. A partire dal 15/09/2026

Master operativo sulla fiscalità e gestione delle imprese agricole: regime fiscale, società agricole, tassazione redditi, IVA, agriturismo, operazioni straordinarie. A partire dal 10/09/2026

Torna in alto