Risoluzione del concordato preventivo e novità del D.L. 118/2021

Con l’entrata in vigore del D.L.  118/2021, entro quali limiti può essere richiesta la risoluzione del concordato preventivo omologato?


Ai sensi dell’articolo 186 L.F., ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato preventivo omologato ex articolo 180 L.F., per inadempimento.

L’articolo 186 L.F. precisa che il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.

La Giurisprudenza ha fornito varie interpretazioni di tale disposizione.

In particolare, è stata riconosciuta la legittimazione a chiedere la risoluzione per ciascuno dei creditori, a condizione dell’esistenza di un pregiudizio effettivamente subito dal singolo in relazione al proprio diritto di credito, così come modificato con il piano proposto dal debitore ed omologato.

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