Rimozione e smantellamento di metallo: prestazione di servizi o cessione di beni?

Una società svolge attività di raccolta, cernita, stoccaggio e commercializzazione di beni di recupero e rifiuti, prevalentemente rottami ferrosi. Nello specifico il codice ATECO assunto dalla medesima è “38.32.10 recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici”.

Tra le varie attività esercitate vi è la rimozione e lo smantellamento di impianti elevatori, idrici, termoidraulici, etc. siti presso aziende, istituzioni o privati affidati alla suddetta società mediante contratti di appalto o, più soventemente, subappalto.

La società durante la fase di rimozione e smantellamento trattiene per sé il rottame dalla stessa prodotto (ascensori, funi, etc.) presente negli impianti demoliti, lo trasporta presso la propria sede operativa per lavorarlo e successivamente rivenderlo, dopo averlo trattato, quale rottame ferroso e no.

Nella redazione dell’offerta, una volta quantificato il lavoro da eseguirsi, la società determina in maniera approssimativa/forfettaria il presunto valore economico che avrà il rifiuto prodotto e asportato dall’impianto, riducendo di conseguenza il compenso richiesto per la prestazione eseguita.

Si evidenzia che:

– la riduzione del compenso richiesto per la prestazione di rimozione e smaltimento di impianti generalmente non eguaglia il valore economico del rifiuto.

Il valore commerciale del rifiuto che la società trattiene per sé a seguito del lavoro eseguito è spesso superiore al 5% del corrispettivo complessivo per il servizio (articolo 11, comma 2, D.P.R. 633/1972).

Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera f), D.Lgs. 152/2006 è la società ad essere il “produttore del rifiuto”.

Si pone il problema di capire:

1) se la società, definita “produttore del rifiuto” ai fini ambientali, può assumere tale qualifica anche ai fini Iva e ai fini reddituali. Di conseguenza, diventando in tal modo proprietaria del rifiuto, senza corrispondere alcun corrispettivo, può trasportarlo nel suo impianto per lavorarlo e successivamente venderlo a terzi come rottame, senza incorrere nel rischio di un’eventuale contestazione da parte degli organi preposti?

2) in caso di risposta negativa, il contratto stipulato può essere considerato una prestazione di servizi da un lato e dall’altro una cessione di beni a titolo oneroso, ovvero una permuta, anche qualora non venga attribuito contrattualmente alcun valore economico alla cessione.

In caso di risposta affermativa, quali sono gli adempimenti ai fini Iva da espletare?

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