“Rigenerazione” del massimale di spesa per riqualificazione

Il problema esposto non pare di semplice soluzione, per i seguenti motivi.

In primo luogo, e principalmente, non ricorrono nel caso di specie i presupposti per emettere note di variazione in diminuzione (note di credito) e riemettere le fatture relative ai lavori dell’anno 2022, con collocazione delle relative spese nell’ambito di una diversa disciplina agevolativa. Le fatture emesse nell’anno 2022, infatti, non possono essere considerate alla luce dell’articolo 26 commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972, il quale ammette l’emissione della nota di credito per l’annullamento della fattura,  successivamente alla sua registrazione, solo se l’operazione economica  viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento revoca, risoluzione, rescissione e simili (o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente), purché entro l’anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, se gli eventi indicati si sono verificati in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti. Come si vede dalla semplice lettura del dato di legge, mancano in radice i presupposti per la “correzione” dell’operazione. Tale conclusione è confermata dalla posizione restrittiva adottata dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 385/E/2022, con la quale si è espresso il principio per cui è da negare la possibilità di ricorrere allo storno mediante nota di credito di una fattura interessata dallo sconto, laddove il documento contabile, qualificato come erroneo, in realtà non presenti errori dal punto di vista fiscale, riportando correttamente l’imponibile  e la relativa Iva.

La rivisitazione delle fatture datate 2022 appare quindi operazione non perseguibile, anche a fronte della evidentemente già intervenuta fruizione dei crediti fiscali incamerati dal fornitore concedente lo sconto, facenti capo a detrazioni qualificate come recupero del patrimonio edilizio esistente ex articolo 16-bis, Tuir.

In secondo luogo e solo collateralmente, è da considerare anche il disposto delle pagine 28 e 29 della circolare n. 17/E/2023, in tema di cumulabilità delle detrazioni; per la quale circolare, laddove gli interventi realizzati possano rientrare sia nelle agevolazioni previste per la riqualificazione energetica, sia nella disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente ex articolo 16-bis, Tuir, è dato al contribuente scegliere di quale assetto agevolativo fruire, a condizione di rispettare il relativo massimale di spesa e di porre in essere gli adempimenti specificamente previsti dalla norma di favore utilizzata. Tale posizione, richiamata da precedenti atti di prassi (risoluzione n. 152/E/2007 e circolare n. 36/E/2007, °§ 8), impedirebbe in linea teorica di recuperare “ora per allora” in ambito ecobonus spese sì sostenute per interventi potenzialmente agevolabili ai sensi dell’articolo 14, D.L. 63/2013, ma non corredate dall’effettuazione degli adempimenti richiesti da tale normativa (per quanto, degli adempimenti ecobonus previsti, nel caso di specie plausibilmente potrebbe non essere richiesta né l’asseverazione del tecnico abilitato, certificante la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi, essendo sostituibile con un’autocertificazione dei produttori in caso di sostituzione di finestre e infissi, caldaia a condensazione con potenza minore di 100 kW, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 kW; né la predisposizione dell’APE, che non è necessaria per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi e degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale emessa a punto del sistema di distribuzione: circolare n. 17/E/2023).

In definitiva, per la “rigenerazione” del massimale di spesa annuale di 96.000 euro per unità immobiliare, può essere a questo punto presa in considerazione l’indicazione della circolare n. 28/E/2022, per la quale, se l’intervento edilizio facente capo a un dato anno d’imposta è rappresentabile come intervento autonomo e non di mera prosecuzione degli interventi edilizi dell’anno precedente, in forza per esempio di separato titolo abilitativo edilizio, o separato collaudo, il massimale di spesa unitario per immobile potrà dirsi rinnovato.

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