Regime Pex: il recesso tipico consente il rispetto dell’holding period?

Due soci detengono, in una società Alfa, uno il 70% (socio A) e uno il 30% (socio B).

A settembre 2019 il socio A conferisce, ex articolo 177, comma 2, in una propria holding, la partecipazione del 70%.

A giugno 2020, il socio B, che ancora partecipa nella società Alfa, recede.

Il recesso è pagato dalla società Alfa. Si tratta, in sostanza, di un recesso c.d. ‘tipico’.

All’atto del conferimento, la partecipazione nella società Alfa viene iscritta al costo fiscalmente riconosciuto “CFR”.

A seguito della fuoriuscita dal socio B nella società Alfa, la holding diviene socia al 100% ma il CFR della partecipazione non cambia.

Se la holding, a settembre 2020, cede il 100%, è comunque rispettato, ai fini pex, l’holding period di 12 mesi per tutta la quota?


L’articolo 86, comma 4, Tuir prevede che “Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.”

La norma e la circolare AdE 36/E/2004 sono chiarissime nel segnalare l’applicazione del criterio Lifo per la gestione dei “blocchi” di partecipazione.

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