Può essere emessa una fattura a seguito del furto dei beni?

Sono un soggetto che offre a dei propri clienti un servizio di deposito di merci. Un cliente ha ravvisato la mancanza di merce di propria proprietà, probabilmente andata rubata, e di tale mancanza siamo responsabili. Ci emette una fattura con Iva per il risarcimento che gli spetta. È corretto?


Partiamo da un dato di fatto: devono essere assoggettate ad Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l’Iva va addebitata per rivalsa al cessionario o committente solo se esiste l’operazione principale, e l’eventuale imposta pagata da tale ultimo soggetto è detraibile solo se addebitata regolarmente.

Ciò premesso, nel caso in questione non si è certamente in presenza di una prestazione di servizi, e, da quanto si evince dal quesito, si capisce che la vostra controparte attribuisce natura di “cessione di beni” all’operazione e pretende di fatturare l’importo con Iva.

A tale riguardo, nella sentenza C-435/03 la Corte di Giustizia Europea ha statuito che il furto di beni non è considerato una cessione di beni e quindi non deve essere assoggettato ad Iva.

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