Plusvalenza rateizzata: dichiarazione integrativa

Una società nel 2018 ha venduto un cespite ottenendo una plusvalenza di euro 10.000 assoggettandola ad imposizione interamente nel periodo d’imposta di realizzo. Oggi la società può presentare una dichiarazione integrativa al fine di rateizzarla in cinque quote costanti ai sensi dell’articolo 86, comma 4, Tuir?


L’articolo 86, comma 4, Tuir stabilisce che le plusvalenze concorrono a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono state realizzate oppure nel periodo d’imposta in cui i beni plusvalenti sono stati assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa.

La possibilità di poter diluire la plusvalenza è subordinata al rispetto di un requisito temporale legato ad un periodo di possesso minimo dei beni oggetto di cessione, assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.

Il periodo minimo di possesso per poter rateizzare la plusvalenza è di tre anni da computare:

  • facendo riferimento al calendario comune;
  • non tenendo conto del giorno nel quale cade il momento iniziale del termine;
  • considerandolo decorso con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.

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