Per il socio amministratore esonero comunicazione beni ai soci a 360°

Questa settimana proponiamo una riflessione in merito alla comunicazione dei beni utilizzati da soci, focalizzando l’attenzione sulle nuove situazioni di esonero individuate dal Provvedimento 2.8.2013, n. 94902.

In particolare, tra le fattispecie esonerate di cui al paragrafo 3.1, sono citati gli amministratori della società, nonché i dipendenti ed i professionisti. Ciò che balza all’occhio, è il fatto che l’esonero per il primo gruppo (amministratori) pare molto più ampio del secondo (dipendenti e professionisti) senza che vi siano effettive ed evidenti ragioni per tale differenziazione: vediamo il perché.

Nel Provvedimento si legge che non vi è obbligo di comunicazione per “i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi”: pertanto, se il benefit derivante dall’utilizzo privato del bene è stato correttamente trattato in capo al socio dipendente (concentriamoci sulla fattispecie più frequente delle due) non vi è alcun obbligo di comunicazione.
Quindi, non va “comunicata” la posizione del socio dipendente che si sia visto tassare il benefit in busta paga, o trattenere un corrispettivo per l’utilizzo privato, o ancora addebitare detto utilizzo tramite fattura: al contrario, se il bene viene utilizzato gratuitamente e non vi è tassazione del benefit, tale posizione va segnalata entro il prossimo 12 dicembre (in relazione al 2012). La logica pare evidente: se tutto è stato fatto “come si deve”, ossia gestendo le ricadute fiscali sull’utilizzatore, la posizione perde di interesse per l’Amministrazione Finanziaria.

Perplessità sorgono invece relativamente alla posizione del socio amministratore. Nel Provvedimento si legge infatti che sono esclusi dalla comunicazione “i beni concessi in godimento agli amministratori”, senza alcuna ulteriore specificazione: ciò starebbe a significare che il bene utilizzato dall’amministratore sarebbe sempre e comunque escluso dalla comunicazione, anche in assenza di corretta gestione del benefit.

Risulta quindi spontaneo interrogarsi sul motivo per cui si siano volute differenziare due posizioni che, fiscalmente, risultano assimilate; anzi, l’esonero riguarda proprio l’amministratore socio che, probabilmente, è la figura che il Fisco potrebbe ritenere maggiormente “pericolosa” dal punto di vista fiscale.
Una svista del Legislatore oppure una differenziazione voluta? Ad oggi non è dato saperlo. Quello che è emerso dal confronto nel Comitato Scientifico è che, sebbene tale differenziazione appaia poco giustificabile, il tenore letterale del Provvedimento è assolutamente eloquente.

Mentre si rimane in attesa di indicazioni sul punto, si evidenzia inoltre come risulterebbe “forzato” l’eventuale tentativo dell’Amministrazione Finanziaria di assimilare le due posizioni esclusivamente in via interpretativa, in quanto, in realtà, sarebbe necessario un intervento normativo, direttamente a correzione del Provvedimento: tuttavia si ricorda anche come, in più occasioni, l’Agenzia delle Entrate non abbia mostrato remore nel proporre soluzioni oltre il dettato normativo.

Allo stato attuale, quindi, pare legittimo “sfruttare” appieno questo esonero, eliminando dall’elenco delle comunicazioni i casi in cui sia l’amministratore ad utilizzare un bene sociale, senza la necessità di fare alcuna altra valutazione: si deve rimanere comunque “alla finestra”, in quanto su tale problematica vi potrebbero essere evoluzioni ed interpretazioni di segno avverso.

Si ricordi comunque che l’esclusione per gli amministratori riguarda l’obbligo di comunicazione, non anche la verifica della disciplina fiscale circa l’utilizzo privato del bene: ad esempio, l’amministratore che ha in uso un’autovettura, senza corrispondere alcun importo o senza che gli venga imputato un benefit tassabile in busta paga, si espone comunque ad una contestazione per la mancata tassazione.

Di certo, non essendovi obbligo di comunicazione, tale “anomalia” risulta molto più “coperta” rispetto all’analoga ipotesi in capo al dipendente: tuttavia, è sempre bene rammentare che un simile comportamento non risulta corretto dal punto di vista fiscale.

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