Individuazione della residenza fiscale ai sensi della Convenzione Italia-Germania

Un cittadino italiano dal 2019 è stato dipendente di una ditta tedesca e ha prestato lavoro dipendente, in qualità di ingegnere, presso la sede di Berlino. Nella stessa città ha avuto residenza in locali presi in affitto e ha avuto i normali rapporti sociali. Da subito è stato iscritto AIRE.

Contemporaneamente, la famiglia, composta dal coniuge e da 2 figli in età scolare, ha mantenuto residenza e domicilio in Italia e, quando permesso dagli impegni lavorativi, presso questa abitazione si recava.

In base alla Convenzione sulle doppie imposizioni Italia-Germania a nostro avviso, è risultato residente nel secondo Paese.

Infatti, detta Convenzione all’articolo 4 (residenza), § 2, lettera a) individua come primaria “tie- braker rule”, in caso di conflitto di residenza, il possesso di una “abitazione permanente” in uno dei 2 Stati.

Pertanto, considerando l’esistenza simultanea di una abitazione in Italia “abitazione della famiglia”, occorre passare a quanto ulteriormente disposto dalla lettera a), secondo cui la residenza si radica nello Stato in cui le proprie relazioni personali ed economiche sono più strette, ossia nel c.d. “centro degli interessi vitali”.

Dal momento che pare potersi assumere, con certezza, che le relazioni economiche (lavoro dipendente in Germania) siano state equamente ripartite rispetto a quelle personali (famiglia in Italia), occorre passare alla successiva lettera B, secondo cui l’indeterminatezza del Paese in cui sono stabiliti gli interessi vitali del contribuente conduce a spostare l’analisi sul luogo in cui il soggetto soggiorna abitualmente.

Circostanza che, probabilmente, per il soggetto certifica la residenza fiscale in Germania.

Su consiglio, forse errato, cautelativamente, sono state presentate le dichiarazioni in Italia con relativo scomputo delle imposte pagate in Germania.

Questo comportamento può essere giudicato come autodichiarazione di residenza fiscale italiana anche negli anni, oggettivamente, trascorsi all’estero?

Il D.L 34/2019 ha esteso il beneficio delle agevolazioni c.d. “impatriati” anche a quei contribuenti che, pur non iscritti all’AIRE, riescano a dimostrare residenza estera in base alle Convenzioni sulle doppie imposizioni. L’eventuale, differente trattamento fiscale tra le 2 sotto indicate posizioni appare non in linea con lo scopo della norma “fare rientrare personale qualificato”:

  1. contribuente non iscritto all’AIRE che, obbligatoriamente, presenta la dichiarazione in Italia, previa dimostrazione di possedere le caratteristiche di residenza all’estero previste dalla convenzione, può usufruire delle agevolazioni fiscali;
  2. al contrario il soggetto che, ha risieduto all’estero per 3 anni, con tanto di iscrizione all’AIRE, ha presentato, volontariamente le dichiarazioni in Italia, peraltro senza debiti o crediti di imposta, si trova a dover rinunciare alle agevolazioni nel momento in cui, rinunciato al rapporto di lavoro in Germania, ne inizia uno nuovo tornando in Italia dipendente di ditta italiana.

Alla luce di quanto sopra indicato si chiede quale sia il corretto comportamento da tenere.

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