Fruizione del credito d’imposta 4.0 in caso di investimento sostitutivo

In caso di sostituzione di un bene materiale 4.0 con uno di costo maggiore, avente caratteristiche analoghe o superiori, come si fruisce delle quote residue di credito d’imposta spettante?


La cessione a titolo oneroso di un bene materiale 4.0 nel periodo di sorveglianza (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione), quando accompagnata da un contestuale “investimento sostitutivo” in un bene avente caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A annesso alla L. 232/2016, consente la disapplicazione del meccanismo di recapture (rideterminazione dell’agevolazione).

L’effettuazione dell’investimento sostitutivo, nonché le caratteristiche tecnologiche del bene e il requisito di interconnessione devono essere oggetto di apposita attestazione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

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