È ammesso il conferimento ex articolo 177, comma 2, in una società semplice?

Alcuni soci detengono una partecipazione di controllo nella società Alfa srl ed intendono conferire detta partecipazione in una società semplice. È possibile beneficiare del regime di realizzo controllato ex articolo 177 co. 2?


Come noto, l’articolo 177, comma 2, Tuir prevede un regime di realizzo controllato che, in deroga alla regola generale contenuta nell’articolo 9 Tuir, prevede che la plusvalenza da conferimento non è calcolata come differenza tra il valore normale della partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto della stessa, bensì come differenza tra l’incremento del patrimonio netto della conferitaria ed il costo storico della partecipazione.

In sostanza, il conferente può gestire legittimamente la plusvalenza pilotando la misura dell’incremento del patrimonio netto della conferitaria. Se il costo storico della quota risulta basso, sarà possibile eliminare o limitare la plusvalenza contenendo la misura dell’incremento del patrimonio netto.

Purtroppo, siamo dell’avviso che si debba ritenere inapplicabile il regime del realizzo controllato ex articolo 177, comma 2,Tuir qualora la conferitaria sia una società semplice.

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