Dividendi esteri e riconoscimento della ritenuta subita

Una Srl italiana controlla al 100% una Srl tunisina.

I dividendi distribuiti dalla Srl tunisina vengono tassati al 50% e la ritenuta del 10% subita su tale distribuzione viene portata a credito.

In ragione di un controllo ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 pur producendo le certificazioni delle ritenute, le stesse sono state recuperate integralmente per i seguenti motivi: “Viene trasmesso un documento riepilogativo delle certificazioni; n. 6 certificazioni anno 2019 rilasciate dal Ministere du Plan et des Finances della Tunisia; n. 6 dettagli tassi di cambio dinaro tunisino – euro (fonte Banca d’Italia). Nel documento riepilogativo viene specificato che tale documentazione è relativa alle ritenute subite in relazione ai dividendi della controllata Tunisina… (e per tale ragione è stata qualificata, in sede di dichiarazione come ritenuta d’acconto – rigo RN15- e non come credito per imposte assolte all’estero). La qualificazione che la contribuente opera delle ritenute non risulta corretta in quanto, trattandosi di ritenute su redditi di società controllata estera da società italiana, le eventuali imposte assolte nei Paesi in cui i redditi sono percepiti si possono detrarre da quelle italiane sotto forma di credito d’imposta, nei limiti stabiliti dall’art. 165 del Tuir. Nel caso in esame l’ufficio non può procedere ad una mera riqualificazione delle ritenute subite, in quanto la documentazione prodotta risulta essere carente ai fini dell’individuazione di un eventuale credito d’imposta, considerata anche la mancata compilazione del quadro CE. Per tali ragioni si procede all’azzeramento dell’importo indicato al rigo RN15“.

In effetti la Srl italiana non ha mai compilato il quadro CE e per il 2019, anno di accertamento, il rigo RN1 era pari a zero.

Quale era il corretto comportamento da tenere?

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