Distribuzione utili formati entro il 2019

Domanda

Per effetto della specifica disposizione transitoria di cui al comma 1006 dell’articolo 1, L. 205/2017, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società/enti soggetti Ires formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 2022, sono applicabili le regole previgenti, ossia la parziale tassazione degli stessi, per i soci persone fisiche con partecipazione qualificata, in base alle percentuali fissate dal D.M. 26 maggio 2017.

È stato chiarito che il momento impositivo per i dividendi non coincide con l’anno in cui avviene la delibera di distribuzione e la tassazione deve avvenire nell’esercizio in cui sono percepiti, ossia secondo un criterio di cassa.

Si chiede conferma di quanto segue:

1) la società A delibera nell’anno 2022 la distribuzione di riserve di utili formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e prevede di effettuare il pagamento dei medesimi utili in cinque rate annuali di pari importo. Di conseguenza, i soci persone fisiche con partecipazione qualificata della società A possono applicare per l’intero importo deliberato nell’anno 2022 la sopra citata disposizione transitoria. I percettori dei dividendi tassano il 40% dell’importo percepito negli anni successivi, ossia nell’esercizio in cui sono percepiti, con applicazione delle aliquote Irpef progressive.

2) in presenza di utili prodotti dalla società in annualità diverse, si considerano distribuiti per primi gli utili formatisi nei periodi più remoti. Se però l’assemblea dei soci del 2022 delibera la distribuzione dell’utile chiuso in data 31 dicembre 2021 e non l’accantonamento a riserva, non possono considerarsi distribuite le riserve di utili formatisi negli esercizi più remoti.

Esempio: La società A ha iscritto in bilancio riserve di utili formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 pari a euro 100.000 e intende distribuire nel 2022 l’utile dell’esercizio chiuso in data 31 dicembre 2021 pari a euro 10.000. Per l’utile distribuito non è applicabile la disposizione transitoria di cui sopra.

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