Distribuzione del saldo attivo di rivalutazione

Una società decide di distribuire il saldo attivo di rivalutazione non affrancato. L’aliquota con cui occorre tassare tale distribuzione è quella che era vigente nel periodo d’imposta della rivalutazione (27,5%) o quella vigente al momento dell’attribuzione della riserva (24%)?


L’operazione di rivalutazione comporta la formazione di un saldo attivo di rivalutazione, ossia la rilevazione nel passivo dello stato patrimoniale della contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni, al netto della relativa imposta sostitutiva.

La disciplina civilistica e fiscale del saldo attivo di rivalutazione è contenuta nell’articolo 13 L. 342/2000 (norma richiamata da tutte le successive leggi di rivalutazione).

Dal punto di vista civilistico l’articolo 13 L. 342/2000 prevede che:

  • (comma 1) “il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione”;
  • (comma 2) “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”.

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