Disciplina fiscale della liquidazione quote nelle società di persone

Alfa Snc di Rossi Mario, con capitale sociale di 6.000 euro è formata da 3 soci i quali detengono ognuno 2.000 euro di quote.

A novembre 2023 muore il socio Verdi.

La società comunica il decesso al Registro Imprese che procede all’annotazione.

A dicembre 2023 I soci superstiti in base articolo 2284, cod.civ. comunicano via pec agli eredi del socio Verdi di volere continuare l’attività senza di loro e che provvederanno alla liquidazione della quota sociale di spettanza del defunto socio ali eredi entro 6 mesi dalla scomparsa del socio Verdi come previsto dall’ articolo 2289, cod.civ.

A febbraio 2024, con assemblea straordinaria, la società liquida agli eredi la quota di loro competenza, valutata alla data del decesso del socio in base alla situazione patrimoniale e calcolata con il metodo mistio patrimoniale-reddituale per un totale di 50.000 euro, di cui 2.000 euro per la quota di capitale sottoscritta e 48.000 euro per maggiore valoreavviamento.

Gli eredi incassano la quota a titolo di acconto, riservandosi eventuali valutazioni sull’ importo.

Pertanto, nella stessa assemblea straordinaria, il capitale sociale della ditta Alfa Snc si è ridotto in 4.000 euro a seguito del decesso del socio.

Si chiede se la differenza di 48.000 euro pagata dalla società per maggiore valore della quota sociale (2.000 euro) si possa dedurre dal reddito della società come sopravvenienza per competenza nell’ anno 2023 (decesso del socio) o per cassa nel 2024 quando risulta il pagamento.

Lo stesso, si chiede in merito per la tassazione del maggiore valore della quota incassata dagli eredi.

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