Deducibilità accantonamento per manutenzioni straordinarie

Domanda

Un’impresa ferroviaria si occupa, tra le varie attività, anche di trasporto pubblico locale. Detiene in proprietà e in uso gratuito da terzi, carri, locomotori e carrozze. Per alcuni di questi beni è necessario programmare un piano di manutenzioni cicliche con cadenza, ad esempio, quinquennale e/o decennale: si tratterebbe di interventi di conservazione o di ripristino della funzionalità dei fattori produttivi pluriennali e non di incrementare la capacità produttiva o la durata di quei fattori, che, nel caso, si tratterebbe di manutenzione straordinaria. Inoltre, le manutenzioni cicliche che si ritiene di pianificare, non possono essere sostituite da più frequenti interventi di manutenzione ordinaria, i cui costi, in tali casi, verrebbero sistematicamente addebitati all’esercizio.

Per fare fronte alle uscite future relative a questi interventi programmati di manutenzioni, la società procederebbe ad accantonamenti a un fondo con l’obiettivo di ripartire fra i vari esercizi, secondo il principio della competenza, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferirebbe ad un’usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Il fondo, così alimentato di anno in anno, verrebbe utilizzato (in diminuzione) nell’anno in cui i costi di manutenzione sarebbero effettivamente sostenuti; si otterrebbe così, il risultato di ripartire negli esercizi di competenza il costo dell’intervento di manutenzione, resosi necessario a causa dello sfruttamento del cespite negli anni.

Si chiede se, nonostante il richiamo dell’articolo 107, Tuir, primo comma, sia solo per gli interventi ciclici di manutenzione e revisione sulle navi e sugli aeromobili, sia applicabile per estensione, anche alle società ferroviarie, e pertanto, se gli accantonamenti effettuati siano fiscalmente deducibili.  (“Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l’ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell’esercizio in cui ha termine il ciclo.”).

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