Commercio delle “bare fiscali”: condizioni di innesco della disciplina antielusiva

In tema di riporto delle perdite fiscali, l’articolo 84, comma 3, Tuir contiene una norma antielusiva avente la finalità di evitare il commercio delle c.d. bare fiscali. In particolare, la norma non permette il riporto delle perdite fiscali da parte di una società nell’ipotesi in cui venga trasferita la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria e venga modificata l’attività in fatto esercitata nei due anni precedenti o successivi il trasferimento delle partecipazioni.

Tutto ciò premesso si chiede cosa si intende per “modifica dell’attività principale in fatto esercitata”.


L’articolo 84 Tuir detta le regole relative al riporto delle perdite fiscali generatesi nell’ambito del reddito d’impresa.

In particolare, il comma 3 prevede una disciplina antielusiva volta a contrastare il commercio delle c.d. “bare fiscali”.

In buona sostanza, il legislatore pone il divieto di riporto delle perdite fiscali da parte di una società se:

  • la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite viene trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo;
  • viene modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori.

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