Cessione del credito derivante dall’installazione di impianti fotovoltaici

Domanda

Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo possono beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 119, D.L. 34/2020, ma lo stesso provvedimento subordina la spettanza della detrazione alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. La formalizzazione del contratto con il GSE prevede un’istruttoria abbastanza lunga, e l’Agenzia delle entrate si è espressa riconoscendo la fruizione del c.d. superbonus, nelle more del perfezionamento del contratto, anche in presenza della sola comunicazione di accettazione da parte del GSE della istanza presentata dal contribuente.

Qualora l’intervento sia ultimato e il beneficiario della detrazione intenda esercitare l’opzione di cessione del credito ex articolo 121, D.L. 34/2020, si ritiene che la presenza del contratto o almeno dell’accettazione siano indispensabili.

Il quesito è posto per risolvere dubbi in presenza di cessione di crediti derivanti da Sal, in vista della prossima scadenza del 16 marzo 2023, termine ultimo per cedere i crediti 2022.

1° caso: Sal 30% nel quale sono inseriti e asseverati interventi trainati di fotovoltaico e accumulo completamente installati. Non sono previste ulteriori spese, se non quelle dell’allacciamento. In assenza del contratto con il GSE o dell’accettazione da parte di questo, sarà possibile la cessione del credito?

2° caso: Sal 30% nel quale confluiscono interventi trainati di fotovoltaico e accumulo in corso di esecuzione (lavori eseguiti in parte e fornitori saldati per fatture emesse come da asseverazione). In questa fase non potendo essere sottoscrivibile alcun contratto con il GSE è possibile procedere comunque alla cessione del credito corrispondente alle spese sostenute per i lavori eseguiti in parte come da asseverazione?

Il contratto o l’accettazione GSE sono necessarie solo al momento della chiusura dell’intervento?

Inoltre, nel caso non sia possibile la cessione, le spese del 2022 potranno essere dedotte nella dichiarazione beneficiando del 110 % anche in presenza di opere non concluse, o in misura pari alla detrazione ordinaria del 50%?

Si chiede l’analisi del quesito anche in risposta all’interpello presentato alla DRE Veneto n. 907-1110/2022 per la quale è concessa la detrazione maggiorata al 110% in dichiarazione purché l’accettazione del GSE pervenga entro il termine di trasmissione della medesima (tale principio può essere traslato anche al caso della cessione?)

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