Assenza di movimentazioni finanziarie relative a fatture reperite presso terzi

È legittima la condanna per il reato di omessa dichiarazione Iva, laddove il contribuente dimostri l’assenza di movimentazioni finanziarie relative alle fatture reperite presso terzi e non annotate nella contabilità della società di cui è amministratore?


Il reato di omessa presentazione della dichiarazione Iva è disciplinato dall’articolo 5 D.Lgs. 74/2000, il quale punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

La fattispecie in parola configura un reato di pura omissione, che ha natura istantanea e si consuma alla scadenza del termine ultimo per presentare la dichiarazione (cfr., Cassazione, sentenza n. 959/2019). Al fine di individuare il momento di perfezionamento del reato, quindi, occorre fare riferimento ai termini fissati dalla normativa tributaria per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi o dell’Iva.

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