Applicazione della remissione in bonis per fruire del sismabonus acquisti

Una società di costruzione ha demolito e ricostruito un fabbricato ottenendo un condominio composto di 10 appartamenti.

La società vorrebbe far usufruire i futuri acquirenti del c.d. sismabonus acquisti concedendo lo sconto in fattura.

La richiesta del permesso di costruire è del 24 maggio 2019 e la società non ha presentato l’allegato B nei termini corretti, presentandolo solo nell’anno 2022.

I lavori termineranno per la fine del 2023.

Il D.L. 11/2023 ha introdotto la possibilità della c.d. remissione in bonis dell’allegato B. La sanzione pari a 250 euro da chi deve essere versata? Dall’impresa o dall’acquirente dell’appartamento?

Nel caso dovesse essere versata da parte dell’impresa, si dovrebbe versare la sanzione in misura oppure deve essere moltiplicata per il numero degli appartamenti?

I primi rogiti avverranno tra la fine di luglio e l’inizio di settembre ma l’ultimazione definitiva di tutto il fabbricato avverrà verso la fine del 2023. Al momento del rogito notarile ci sarà:

  • l’agibilità delle parti comuni;
  • l’agibilità parziale degli appartamenti che verranno ceduti;
  • gli altri fabbricati saranno accatastati come F/4.

La comunicazione dello sconto in fattura concesso dalla società potrà essere effettuata subito dopo la data del rogito oppure si dovrà attendere la fine dei lavori complessiva?

Da ultimo, si chiede cosa si debba intendere per fine lavori?

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