Applicazione del regime di franchigia Iva transfrontaliero

Un privato italiano è titolare di una partecipazione in una società di capitali italiana per una quota del 90%. Lo stesso soggetto ha un’impresa individuale in Austria che ha a oggetto la locazione di beni immobili.

Il soggetto privato è residente in Italia, presenta la dichiarazione dei redditi in Italia recependo nel quadro RL12 i redditi legati alla locazione di immobili in Austria.

Le imposte versate in Austria vengono recuperate tramite la compilazione del modello Redditi PF, compilando il quadro CE, sezione I.

La Direttiva 2020/285 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, disposizioni volte a semplificare gli obblighi fiscali per le imprese di minori dimensioni che operano in più Stati all’interno dell’Unione Europea. La Direttiva implementa il regime attualmente previsto, solo in ambito domestico, per le piccole imprese. Le novità in esame consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva a favore delle piccole imprese che:

  • sono stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite;
  • conseguono complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’Unione Europea non superiore a 100.000 euro.

La normativa in oggetto è applicabile per la posizione fiscale in Austria del soggetto privato italiano?

A chi devono essere presentate le varie richieste all’Agenzia delle entrate?

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