Le partecipazioni sociali nella successione

Uno dei temi che genera molte incertezze in materia di imposta sulle successioni è la corretta valorizzazione delle quote sociali e delle azioni. Tema a cui è poi connessa l’altra (non meno delicata) questione inerente all’esenzione dall’imposta in caso di trasferimento di quote sociali e di azioni a favore dei discendenti o del coniuge del de cuius.

Quanto alla corretta valorizzazione, la lettura delle (contorte) disposizioni dell’articolo 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 346/1990, porta a concludere che il parametro di riferimento è il patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti; in mancanza di un bilancio o un inventario, occorre invece riferirsi al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto delle passività deducibili.

Su questo tema le incertezze riguardano essenzialmente il problema dei “mutamenti sopravvenuti”: non è del tutto pacifico se e in che modo tener conto delle variazioni del patrimonio netto nel periodo compreso tra la pubblicazione dell’ultimo bilancio e la data di apertura della successione.

La ratio della norma sembra essere quella di partire dai valori risultanti da un documento ufficiale (l’ultimo bilancio approvato) per poi aggiornarli in funzione dei mutamenti, in aumento e in diminuzione, intervenuti successivamente. Tuttavia, su questo punto si sta consolidando un orientamento giurisprudenziale piuttosto restrittivo: secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, pur essendo possibile avvalersi di un bilancio approvato successivamente all’apertura della successione (bilancio evidentemente relativo ad un esercizio antecedente alla stessa), non è consentita la considerazione di mutamenti “diminutivi” del patrimonio netto in tutti i casi in cui tali mutamenti non abbiano il carattere di definitività (e ufficialità) da poter essere considerati alla stregua di un “bilancio approvato”. È il caso, ad esempio, delle delibere di distribuzione di utili intervenute successivamente alla pubblicazione del bilancio fino alla data di apertura della successione.

Tale impostazione non appare condivisibile sia perché contrasta con il dato letterale della norma sia perché, all’atto pratico, il tenere in considerazione unicamente le risultanze di eventuali documenti “ufficiali” non consente nella maggior parte dei casi di includere tutti quei “mutamenti sopravvenuti” che incidono significativamente sul valore imponibile ai fini dell’imposta di successione.

Le considerazioni sopra esposte valgono evidentemente nella misura in cui il trasferimento delle partecipazioni sociali non rientri nel regime di “esenzione” di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990. Ciò in quanto in base a tale disposizione non sono soggetti all’imposta sulle successione i trasferimenti d’azienda o di rami di esse, di quote sociali e di azioni, effettuati a favore di discendenti o del coniuge del de cuius.

Nel caso specifico delle quote sociali e delle azioni, l’agevolazione è subordinata al verificarsi di determinate condizioni a seconda che si tratti di società di capitali o società di persone, il cui discrimine sotto questo profilo non appare del tutto chiaro nell’impostazione della norma. Il secondo periodo del comma 4-ter prevede infatti che in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir (ossia Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione) il beneficio spetta “limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile”. Il periodo successivo del medesimo comma impone poi l’ulteriore condizione che “gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”.

Pertanto, una volta individuata la ratio del beneficio, consistente nell’agevolare tutti i diritti e i titoli che favoriscano il passaggio generazionale, occorre capire quali condizioni si applichino nel caso particolare del trasferimento di quote di società di persone, posto che il requisito del controllo è richiesto solo in relazione ai trasferimenti di partecipazioni in società di capitali. Sotto tale profilo, la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 3/E/2008 ha infatti chiarito che il requisito del controllo è richiesto con riferimento alle sole società di capitali, mentre non è richiesto in relazione al trasferimento delle quote di società di persone.

Peraltro, in riferimento al secondo requisito, in tale documento di prassi l’Agenzia ha anche chiarito che la prosecuzione dell’attività d’impresa per 5 anni è una condizione da riferire unicamente all’ipotesi di trasferimento di aziende o di rami di esse.

In base ad una lettura rigorosa di tale documento è possibile affermare che qualora i trasferimenti riguardino quote di società di persone, ai fini della sussistenza delle agevolazioni:

  • non è richiesto il requisito del controllo (di diritto o di fatto);
  • non è richiesta la prosecuzione quinquennale dell’attività.

Un’indiretta conferma di ciò sembra derivare dalla considerazione delle agevolazioni in presenza di operazioni straordinarie che dovessero intervenire prima del decorso del quinquennio. Nel caso del conferimento, ad esempio, la condizione della prosecuzione dell’attività d’impresa è da intendersi comunque assolta quando, prima dei cinque anni, il beneficiario conferisca l’azienda in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento.

Alla luce di quanto sopra, appare equivoca la posizione dell’Agenzia laddove afferma che l’imposta sulle successioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, “purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUS”: di fatto, è la stessa Agenzia ad ammettere che, nel caso di trasferimento di quote di società di persone, nessuno dei due requisiti è richiesto.

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