School bonus: disposizioni attuative

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio scorso il Decreto del MIUR riguardante la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore delle scuole, entrato in vigore dal 24 maggio 2016, con cui sono state fornite le disposizioni attuative del c.d. school bonus di cui all’articolo 1, commi 145-150, L. 107/2015.

L’agevolazione è diretta alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

Il credito d’imposta è pari:

  • al 65% delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;
  • al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Nella causale del versamento deve essere riportato, nell’esatto ordine di seguito indicato:

a) il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
b) il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti:

  • C3: sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti;
  • C2: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
  • C1: realizzazione di nuove strutture scolastiche;

c) il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei soggetti titolari di reddito d’impresa.

I versamenti debbono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria.

Le spese sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

Per i soggetti titolari di reddito di impresa, il credito d’imposta è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato “Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno del’ occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107“, appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

Le risorse vengono assegnate agli istituti in un’unica soluzione, nella misura del 90% delle erogazioni liberali annualmente iscritte sul Fondo. Il restante 10% è ripartito tra gli istituti che beneficiano delle donazioni in misura inferiore al valore medio nazionale per alunno.

In conclusione, è opportuno segnalare che sarà emanato un successivo decreto del MIUR che definirà lo schema di convenzione che ciascuna scuola dovrà stipulare con il relativo ente locale proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento.

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