“Esodati 5.0”, contributo su FER e certificazioni: senza domanda niente erogazione 

Il MIMIT ha definito un contributo a fondo perduto destinato alle imprese escluse dal Piano Transizione 5.0 per esaurimento delle risorse, pur avendo ottenuto dal GSE la conferma della regolarità tecnica degli investimenti. L’agevolazione, con una dotazione di 197,7 milioni di euro, riguarda gli impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile, i sistemi di accumulo e le spese di certificazione, con erogazione in tre quote annuali dal 2026 al 2028.

Con la firma del Decreto Ministeriale, annunciata dal MIMIT con comunicato del 31 ottobre 2026, prende forma il contributo a fondo perduto sulle spese per impianti FER, sistemi di accumulo e certificazioni, previsto dall’art. 8, comma 3-bis, D.L. n. 38/2026 (c.d. Decreto Fiscale), conv. con modif. dalla Legge n. 88/2026. 

Le imprese beneficiarie (c.d. esodati 5.0) sono quelle che, avendo completato l’iter di comunicazioni al GSE, hanno ottenuto la conferma di regolarità tecnica degli investimenti 5.0 ma sono rimaste escluse dall’agevolazione per esaurimento delle risorse. 

Il contributo a fondo perduto, erogato in 3 quote annuali, è commisurato alle spese sostenute e, per ciascuna impresa, non può superare il credito d’imposta richiesto nelle comunicazioni 5.0 sulle medesime tipologie di investimenti.  

Le spese ammesse sono le seguenti: 

  • impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo e relativi sistemi di accumulo; 
  • certificazioni energetiche, fino a 10.000 euro, per le sole PMI; 
  • certificazione contabile, fino a 5.000 euro, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti. 

Restano invece esclusi dal contributo i costi per beni 4.0 e le spese di formazione del personale, per le quali l’art. 8, comma 1, D.L. n. 38/2026, ha disposto un credito d’imposta pari all’89,77% di quello richiesto al GSE, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24, con codice tributo “7079”, entro il 31 dicembre 2026. 

La dotazione complessiva del contributo a fondo perduto è pari a 197,7 milioni di euro, articolata in limiti di spesa annui rispettivamente di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni di euro per il 2027 e 60 milioni di euro per il 2028. 

Secondo la relazione tecnica esaminata dal Servizio Bilancio della Camera, lo stanziamento è stato stimato sulla base delle pratiche già valutate dal GSE: 140 milioni di euro sono riconducibili agli impianti di autoproduzione e 57,7 milioni di euro alle certificazioni.  

Lo stanziamento non fornisce una garanzia di recupero integrale: il comunicato ministeriale annuncia il riparto in caso di insufficienza delle risorse. 

Si ipotizzi un’impresa “esodata” che abbia sostenuto spese per un impianto fotovoltaico in autoconsumo di 300.000 euro e per certificazioni di 6.000 euro, richiedendo un credito 5.0 complessivo di 111.000 euro (35% di 300.000 euro, più 6.000 euro di certificazioni). Ipotizzando richieste complessive per 280 milioni di euro, il coefficiente di riparto sarebbe pari al 70,6% (197,7/280) e il contributo spettante a 78.374 euro, erogato in tre quote proporzionali ai limiti annui: 22.874 euro nel 2026, 31.714 euro nel 2027 e 23.786 euro nel 2028. 

L’iter di accesso al contributo prevede i seguenti step: 

  • la trasmissione al MIMIT, da parte del GSE, delle informazioni sulle imprese escluse; 
  • la pubblicazione, da parte del MIMIT, dell’elenco delle imprese beneficiarie; 
  • la presentazione della domanda di erogazione da parte delle imprese incluse nell’elenco, secondo modalità e termini che saranno fissati con un successivo provvedimento direttoriale; 
  • l’erogazione del contributo in quote annuali 2026-2028, nei limiti delle risorse disponibili per ciascun anno. 

A oggi, occorre monitorare la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e del Provvedimento direttoriale.  

Sotto il profilo fiscale, il contributo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.  

Sul piano contabile andrà rilevato quale contributo in conto impianti, secondo l’OIC 16, con le conseguenti variazioni in diminuzione in dichiarazione. 

Il contributo ha una natura differente dal credito d’imposta Transizione 5.0: è concesso «nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato». 

Ciò implica la verifica del rispetto delle regole di cumulo con eventuali altri aiuti di Stato già ottenuti sugli stessi impianti, nel rispetto delle intensità massime previste dai Regolamenti di esenzione. 

Nell’attesa della pubblicazione del provvedimento direttoriale per la presentazione delle domande di accesso al contributo triennale, resta ferma la scadenza più immediata: il credito d’imposta all’89,77% maturato su beni 4.0 e formazione va compensato in F24 tassativamente entro il 31 dicembre 2026, pena la perdita della quota non utilizzata. 

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