Credito d’imposta Sisma Centro Italia: no a monitor ed espositori in comodato a terzi

Non sono ammissibili al credito d’imposta investimenti nei Comuni del sisma Centro-Italia, di cui all’articolo 18-quater D.L. 8/2017 e ss.mm.ii., le spese relative all’acquisizione di monitor ed espositori concessi in comodato gratuito ed installati presso terzi al di fuori della sede aziendale.

Lo ha affermato l’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 399, pubblicata ieri, 23.09.2020.

Il documento di prassi esamina il caso di un investimento, effettuato da una società con sede legale ed operativa ubicata all’interno del territorio agevolato dal credito d’imposta, in beni nuovi installati presso terzi a scopo dimostrativo ed espositivo nell’ambito della forma di vendita c.d. “in store video”.

Monitor ed espositori sono per l’impresa istante beni strumentali, classificati in stato patrimoniale alla voce B.II.3 “Attrezzature industriali e commerciali”, concessi in comodato gratuito con finalità commerciale a ipermercati, supermercati e negozi, strutture di vendita esterne alla struttura produttiva aziendale e localizzate in tutta Italia.

La motivazione alla base del diniego dell’Amministrazione finanziaria verte sull’assenza di uno stretto vincolo di connessione funzionale tra i beni e la struttura produttiva aziendale.

Il tema affrontato riguarda dunque l’ambito applicativo oggettivo della disciplina del credito d’imposta investimenti nei Comuni del sisma Centro-Italia in caso di delocalizzazione dei beni nuovi strumentali oggetto di investimento al di fuori della struttura produttiva dell’impresa, anche in territori diversi da quelli agevolati.

Il credito d’imposta in esame agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici succedutisi a partire dal 24.08.2016.

I territori agevolati consistono nei Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo individuati agli allegati 1, 2 e 2-bis, D.L. 189/2016.

Su espresso rinvio operato dall’articolo 18-quater, comma 2, D.L. 8/2017, i requisiti degli investimenti ammissibili sono identificati dalla disciplina del credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, comma 99, L. 208/2015:

  • strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria;
  • novità;
  • classificazione in stato patrimoniale nelle seguenti voci previste dall’articolo 2424 cod. civ.:
  1. B.II.2 “impianti e macchinari”
  2. B.II.3 “attrezzature industriali e commerciali”;
  • destinazione alla realizzazione di un “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica” ai sensi dell’articolo 2 punti 49), 50) e 51) del Regolamento UE n. 651/2014.

Il tema dei beni concessi in comodato a terzi al di fuori della struttura produttiva aziendale era già stato affrontato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 118/E/2016.

Nel documento di prassi citato l’oggetto dell’investimento effettuato da un’impresa con struttura produttiva localizzata nel territorio agevolato erano i Totem digitali, terminali informativi multimediali costantemente interconnessi in rete con il sistema aziendale centrale, concessi in comodato d’uso dal proprietario agli esercizi commerciali con cui essa collaborava.

Nel caso dei Totem digitali l’Agenzia delle entrate aveva riconosciuto la compresenza dei seguenti elementi:

  • l’esistenza di uno stretto vincolo di connessione funzionale tra i Totem digitali e gli elaboratori posti nella sede produttiva;
  • il contributo dell’investimento alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato, indipendentemente dal luogo in cui gli apparecchi terminali sono installati.

Sulla base di questi elementi i Totem digitali possono essere considerati come “mere diramazioni della struttura produttiva aziendale” e parte integrante del medesimo processo produttivo, indipendentemente dalla delocalizzazione fisica.

Al contrario i monitor e gli espositori concessi in comodato a terzi con finalità commerciale, in quanto

  • beni dotati di propria autonomia funzionale
  • privi del vincolo di connessione stretta con la struttura produttiva ubicata nel territorio agevolato

non possono beneficiare del credito d’imposta investimenti nei Comuni del sisma Centro-Italia.

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