Sanzioni da infedele dichiarazione imputabili anche agli accomandanti

Non possono ritenersi esenti da colpa i soci accomandanti, in virtù della mera “qualità” di socio che rivestono, per l’omesso o insufficiente esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo dell’attività sociale da parte dei soci accomandatari, essendo essi destinatari di obblighi di vigilanza e di controllo sullo svolgimento degli affari sociali, di consultazione dei documenti contabili, nonché titolari del diritto a ottenere il rendiconto dell’attività sociale, ai sensi dell’articolo 2320 cod. civ..

Il divieto di immistione nell’amministrazione della Sas e la preclusa, in linea di principio, possibilità di agire nei rapporti esterni limitano fortemente la partecipazione all’attività d’impresa dei soci accomandanti, i quali possono comunque trattare, ma solo in forza di una procura speciale, gli affari in nome e per conto della società, possono prestare la loro opera, pur sempre non in maniera autonoma bensì sotto la direzione dei soci accomandatari e, se l’atto costitutivo lo prevede, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni ovvero compiere atti di ispezione e di controllo, pur sempre nei limiti loro imposti dal divieto di ingerenza nell’amministrazione della società.

È poi loro diritto, normativamente riconosciuto e tutelato, quello di avere comunicazione annuale del bilancio, controllarne l’esattezza, consultare i libri e gli altri documenti della società.

Per queste ragioni, è orientamento giurisprudenziale consolidato (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 9637 del 13.04.2017) quello secondo cui il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una S.a.s. e imputato ai soci (accomandatari e accomandanti), in ottemperanza al principio di tassazione per trasparenza di cui all’articolo 5 Tuir, in proporzione alla relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione ai medesimi, compresi i soci accomandanti, della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall’articolo 46 D.P.R. 600/1973.

Questo è quanto ribadito dalla C.T.R. Toscana, con la sentenza n. 1107 del 10.07.2019 che ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone ed imputato al socio ai fini delle imposte dirette […] in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall’art. 46 del D.p.r. n. 600 del 1973, la cui irrogazione, non fondandosi solo sull’elemento della volontarietà ma anche su quello della colpevolezza, non si pone in contrasto con l’articolo 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, consistendo la colpa, per i soci non amministratori, nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili nonché del diritto ad ottenere il rendiconto dell’attività sociale […]”.

Con tale pronuncia, è stato ribaltato il giudizio del giudice di primo grado che, in considerazione della posizione non gestoria del socio accomandante, aveva stabilito quanto segue: “non può ravvisarsi in capo a loro quel momento soggettivo che deve presiedere – per le sanzioni – le infedeltà di dichiarazione che, quindi, dovrebbero gravare solo su chi amministra la società (in concreto al socio accomandatario)”.

La figura del socio accomandante veniva, erroneamente, assimilata a quella del socio di puro capitale, privo di diritti di natura amministrativa, ignorando la specificità della disciplina civilistica delle società di persone nelle quali i soci, anche se non amministratori come nel caso del socio accomandante, hanno una maggiore incidenza dei poteri di verifica e controllo sulla vita sociale.

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