Presupposti per il rimborso dei tributi erroneamente pagati

Gli articoli 37 e 38 del D.P.R. 602/1973 dettano le regole per recuperare, rispettivamente, ritenute erroneamente subite oppure tributi erroneamente versati.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Riscossione”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le patologie che ammettono il rimborso di quanto versato in eccesso.

In linea di principio, si potrebbe essere spinti a credere che il recupero di ritenute erroneamente subite oppure di tributi erroneamente versati sia una procedura sostanzialmente facile, ma purtroppo così non è.

Va infatti subito rammentato che, operativamente, l’istanza avanzata dal soggetto rimane normalmente inascoltata dall’Amministrazione finanziaria, imponendo l’attivazione di un contenzioso tributario, attenuato solo da poco tempo dalla introduzione dell’istituto della mediazione tributaria, di cui all’articolo 17-bis del D. Lgs. 546/1992.

L’articolo 37 del D.P.R. 602/1973 introduce le regole valevoli per il rimborso di “ritenute dirette”; diversamente, il successivo articolo 38 introduce le regole valevoli per il rimborso dei versamenti diretti.

Entrambe le disposizioni subordinano la possibilità di richiedere il rimborso al ricorrere delle seguenti circostanze:

  • errore materiale (ad esempio, quantificazione di una base imponibile maggiore del dovuto, oppure applicazione di una aliquota maggiore, ecc.);
  • duplicazione;
  • inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento (o dell’obbligazione tributaria), come ad esempio è frequentemente accaduto in materia di Irap, oppure quando si considera imponibile una somma che non lo dovrebbe essere.

Ogni volta che ci si riconosce in una delle richiamate situazioni è possibile presentare istanza di rimborso.

Si tenga presente che la presentazione dell’istanza di rimborso non è l’unico modo per rientrare in possesso di somme versate e non dovute.

Infatti, l’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998 consente la presentazione della dichiarazione integrativa entro gli ordinari termini previsti per l’accertamento.

Così, quando l’errore (come spesso avviene) promana dal modello Unico/Redditi, il recupero può essere effettuato con tale modalità, certamente più veloce rispetto all’istanza di rimborso.

La rettifica della dichiarazione, infatti, è un comportamento spontaneo del contribuente e non soggiace ad alcun esame preventivo dell’Amministrazione, come invece accade per l’istanza di rimborso.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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