Ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/73: natura e revocatoria fallimentare

Sulla natura giuridica dell’ipoteca su beni immobili iscritta da Equitalia per debiti tributari complessivamente non inferiori ad € 20.000, l’approdo della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3232/2012) è stato nel senso di escludere, certamente, l’equiparazione all’ipoteca volontaria, a motivo della presupposta adesione del debitore, ma anche alle fattispecie dell’ipoteca giudiziale e legale.

Nel primo caso (ipoteca giudiziale), l’art. 2818 c.c. individua il titolo per l’iscrizione di tale ipoteca in una sentenza od altro provvedimento giudiziale cui la legge riconosce tale effetto, mentre la richiesta di iscrizione ipotecaria ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973 è sorretta da provvedimento amministrativo. Non rileva, al fine de qua, la (ritenuta) similitudine a ragione della modalità di iscrizione e della genericità dell’obbligazione garantita (Cass. n. 7911/2012).

Nel secondo caso (ipoteca legale), l’art. 2817 c.c. ne prevede l’iscrizione automatica su specifici beni immobili oggetto di alienazione o divisione (oggetto predeterminato, senza sollecitazione di parte) con il fine di garantire il credito relativo al prezzo, sul valore dell’immobile, mentre la richiesta di iscrizione ipotecaria ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973 non presuppone l’esistenza di un preesistente atto negoziale.

L’ipoteca in esame costituisce, dunque, un quartum genus (Cass. n. 7140/2015) da cui deriva l’autonomia dell’ipoteca iscritta ex art. 77, D.P.R. n. 602/73 sulla base dell’esistenza di un titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell’autorità giudiziaria.

La distinzione non è di poco momento, essendo idonea a determinare l’applicazione della relativa disciplina in tema di revocatoria fallimentare.

Cosa accade se l’ipoteca è stata iscritta nell’anno o nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento?

L’art. 67 L.F. stabilisce la revocabilità delle ipoteche volontarie se iscritte nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, nonché di quelle giudiziali se costituite nei sei mesi antecedenti il fallimento, mentre non sussiste analoga previsione per l’ipoteca legale, trattandosi di garanzie che trovano la loro fonte in una norma di legge e non in un negozio giuridico.

Ora, poiché l’ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non può essere annoverata in alcuna delle due categorie sopra indicate (ipoteca volontaria, ipoteca giudiziale), ne discende che la stessa non è suscettibile di revocatoria in sede fallimentare.

Sul punto, si annota ancora (Cass. n. 3232/2012) che l’art. 89 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti a revocatoria prevista dalla L.F. all’art. 67, così venendosi a confermare, in modo estremamente significativo, il regime eccezionale e derogatorio che il Legislatore ha voluto assicurare all’Amministrazione finanziaria in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l’adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la più pronta riscossione delle entrate erariali.

 

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