I versamenti sospesi a dicembre 2020

L’articolo 2 D.L. 157/2020 – c.d. Ristori quater – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020, ha previsto la sospensione di alcuni versamenti fiscali/previdenziali da effettuare in via ordinaria nel mese di dicembre 2020, per determinate categorie di contribuenti e al verificarsi di determinate condizioni.

I versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2020 oggetto di “sospensione” sono:

  • Iva periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020 (scadenza fissata al 16.12.2020);
  • acconto IVA 2020 (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo);
  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef scadenza fissata al 16.12.2020);
  • contributi previdenziali e assistenziali (scadenza fissata al 16.12.2020).

I citati versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.03.2021;
  • con il pagamento di quattro rate mensili di pari importo, versando la prima rata il 16.03.2021.

I soggetti che potranno fruire della sospensione dei citati versamenti sono coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione:

  • indipendentemente dalla loro localizzazione se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
    • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi pari o inferiore a 50 milioni di euro;
    • diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
  • indipendentemente dalla loro localizzazione, senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate, se esercenti le attività sospese per effetto di quanto previsto dall’articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020;
  • ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020;
  • ai soggetti rientranti nei settori economici indicati nell’Allegato 2 al D.L. 149/2020 ovvero ai soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020;
  • ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.

Il Ministro della salute della Salute, con ordinanza del 26.11.2020, ha stabilito la seguente suddivisione:

  • zona arancione: Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria, e Sicilia;
  • zona rossa: Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria, Piemonte, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia autonoma di Bolzano.

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