È illegittima la cartella priva di motivazione sull’iscrizione a ruolo straordinario

In tema di riscossione, è illegittima la cartella di pagamento che non rechi le ragioni dell’iscrizione a ruolo straordinario, risultando compromesso il diritto di difesa del contribuente in violazione dei principi generali in materia di motivazione degli atti tributari. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15940, depositata ieri 8 giugno.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa ad Irpeg e Irap, in seguito ad iscrizione a ruolo straordinario. Avverso l’atto impositivo la società proponeva ricorso, il quale veniva accolto in quanto la Commissione tributaria provinciale riteneva che detto atto fosse privo di motivazione in ordine alla sussistenza del “pericolo per la riscossione”. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale lo rigettava, rilevando che non fosse sufficiente il mero rinvio all’avviso di accertamento e che quindi mancava il presupposto fondante dell’iscrizione nel ruolo straordinario.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, L. 212/2000 e degli articoli 11, 12, 15-bis, D.P.R. 602/1973.

In particolare, secondo la ricorrente l’onere di motivazione della cartella di pagamento è assolto con il semplice richiamo al precedente avviso di accertamento e che, dunque, non è necessario motivare anche la sussistenza del pericolo per la riscossione, in quanto si tratta di un presupposto oggettivo che vincola l’amministrazione finanziaria senza alcun margine di discrezionalità. Deduceva, inoltre, che le ragioni del pericolo per la riscossione, nel caso di specie, fossero da individuare nell’assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nella gravità della frode fiscale contestata alla società.

Preliminarmente, la suprema Corte ha rammentato che l’iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall’articolo 15-bis, D.P.R. 602/1973 è una procedura che consente all’Ufficio di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione dell’intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi e tale modalità di carattere eccezionale richiede, a norma dell’articolo 11, comma 3, D.P.R. 602/1973, la sussistenza del “fondato pericolo per la riscossione”.

Ciò detto, i giudici di legittimità hanno affermato che la specificazione normativa del presupposto di fatto legittimante, in via di eccezione, l’iscrizione a ruolo dell’intero importo richiesto con l’avviso di accertamento non definitivo, comporta per l’amministrazione finanziaria l’obbligo di indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, ha ritenuto la sussistenza di fatti indicativi di un fondato (cioè non aprioristicamente e immotivatamente affermato) periculum in mora, tale da giustificare la riscossione integrale del credito tributario (comprese le sanzioni), ancorché privo del requisito della definitività (cfr., Cass. ord. 14.04.2020, n. 7795).

Infatti, nella pronuncia in rassegna si legge testualmente che: «se all’Amministrazione finanziaria fosse consentito di omettere qualunque motivazione circa i fatti costitutivi della pretesa di riscossione integrale di un credito tributario ancora sub iudice, risulterebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente, il quale si vedrebbe costretto ad impugnare la cartella senza conoscere le ragioni (e quindi senza poterle specificamente contestare) per le quali l’Ufficio, sulla base di motivi non palesati, ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per procedere all’iscrizione a ruolo straordinario».

Peraltro, così come sottolineato dalla Cassazione, l’obbligo di indicare le ragioni di adozione del peculiare strumento dell’iscrizione nel ruolo straordinario si ricava dai principi generali in materia di motivazione degli atti tributari, compresi gli atti della riscossione, anche in forma sintetica o per relationem. Si pensi all’articolo 12, comma 3, D.P.R. 602/1973, il quale stabilisce che il ruolo, in mancanza dell’avviso di accertamento deve indicare “la motivazione anche sintetica della pretesa impositiva” e all’articolo 1, comma 2, D.M. 321/1999, il quale prevede che il ruolo debba contenere per ciascun debito anche l’indicazione sintetica degli elementi fondanti l’iscrizione a ruolo.

Dunque, coerentemente a tali argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso affermando che i giudici di secondo grado hanno correttamente accertato l’illegittimità per difetto di motivazione della cartella di pagamento, mancando indicazioni in merito alle ragioni per cui l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto di dover procedere all’iscrizione a ruolo straordinario.

Da ultimo, la Cassazione ha sottolineato che né nell’avviso di accertamento né nella cartella vi è alcun riferimento al fatto che la gravità della frode (eccepita dall’amministrazione) costituisse ragione di fondato pericolo per la riscossione.

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