Split payment ancorato al presupposto territoriale

La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa dell’ambito oggettivo del meccanismo alla luce di una recente risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’inquadramento dello split payment sotto il profilo oggettivo, occorre tener presente alcuni punti fondamentali.

Il meccanismo si applica:

  • alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (compresi, pertanto, in via generale, gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle A.;
  • solo alle operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, la quale indichi, tra l’altro, l’imposta addebitata all’ente pubblico;
  • per gli acquisti effettuati dalle P.A. sia nell’ambito della sfera non commerciale che nell’esercizio di attività d’impresa.

In merito al presupposto territoriale, con la Risposta n. 15 del 28 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “deve escludersi l’applicazione della scissione dei pagamenti alle operazioni che, secondo le regole di territorialità IVA, di cui dagli articoli da 7-bis a 7-septies del DPR n. 633 del 1972, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato. Il meccanismo della scissione dei pagamenti non è, altresì, applicabile tutte le volte in cui l’operazione, ancorché territorialmente rilevante in Italia, goda di un regime d’imposta (esenzione o non imponibilità) che non prevede l’addebito di alcuna imposta da parte del fornitore italiano. Si pensi a titolo esemplificativo alle operazioni di cessione all’esportazione di cui agli artt. 8 e 8-bis, del DPR n. 633 del 1972 ovvero a quelle operazioni che godono del beneficio della non imponibilità di cui all’articolo 72 del DPR n. 633 del 1972”.

La circolare AdE 27/E/2017 ha precisato che in relazione alle operazioni riconducibili allo split payment non si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa di all’articolo 32-bis del D.L. 83/2012. Ciò, in quanto, attesa la finalità antifrode si ritiene che l’applicazione della scissione dei pagamenti costituisca la regola prioritaria.

Inoltre, lo split payment, invece, non si applica:

  • alle fattispecie nelle quali la P.A. o la società non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore;
  • agli acquisti per i quali l’ente è “debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”;
  • alle prestazioni di servizi rese alle P.A. o alle società i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte;
  • alle operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale o della fattura semplificata;
  • alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. speciali;
  • alle operazioni per le quali la P.A. o la società acquirente esportatore abituale intende avvalersi della disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972;
  • alle operazioni rese in favore dei dipendenti della P.A. o società.

Nella Scheda di studio vengono analizzati le singole fattispecie.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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